Regolamento A.N.P.d'I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI DâITALIA
R E G O L A M E N T O (anche in formato pdf)
In attuazione dello Statuto recante le modifiche apportate dallâAssemblea Nazionale del 16-17 aprile 2011 di cui allâatto pubblico (rep.153306, racc. 13385) a rogito della dott.ssa Barbara Ciacci, notaio in Rimini, approvate dal prefetto di Roma ed iscritte nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dellâart. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 come da notifica n. 34127/1188/2012 Area IV – URPG in data 19 luglio 2012 a firma del dirigente dott.ssa S. Bellucci.
APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE IL 4 APRILE 2014
INTEGRATO CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE APPROVATE NELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL:
– 7 Giugno e 13 Dicembre 2014
– 21 Febbraio 2015
– 15 Aprile, 11 Giugno, 1 Ottobre e 10 Dicembre 2016
– 21 Aprile 2017
– 24 Febbraio 2018
APPROVAZIONE
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Nazionale dellâAssociazione Nazionale Paracadutisti dâItalia riunitosi a Viterbo il 4 aprile 2014
RATIFICA
Il presente regolamento è stato ratificato dallâAssemblea Nazionale dellâAssociazione Nazionale Paracadutisti dâItalia riunitasi a Viterbo il 5 aprile 2014.
Integrato con le varianti ratificate dallâAssemblea Nazionale riunitasi a Cecina il 22 e 23 aprile 2017.
Integrato con le varianti ratificate dallâAssemblea Nazionale riunitasi a Cecina il 21 e 22 aprile 2018.
AVVERTENZE
1. Nel regolamento lâordine di trattazione degli argomenti non segue quello dello statuto per rispondere a criteri sistematici piĂš adatti alla consultazione per lâapplicazione pratica delle disposizioni.
2. Gli articoli del regolamento non riportano pedissequamente tutte le disposizioni dello Statuto, pur facendovi puntuale riferimento. Per estrarre dalle disposizioni regolamentari le norme dâazione risulta talvolta necessaria una lettura contestuale del regolamento e dello statuto.
REGOLAMENTO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente Regolamento, denominato dâora in poi Regolamento, definisce le norme organizzative e di funzionamento per lâattuazione dello Statuto dellâAssociazione Nazionale Paracadutisti dâItalia, denominata dâora in poi Associazione, come modificato dallâAssemblea Nazionale del 16-17 aprile 2011, denominato dâora in poi Statuto, tenendo conto delle disposizioni di legge e regolamentari dellâordinamento giuridico generale che riguardano le Associazioni.
2. Le disposizioni regolamentari sono informate al principio della rappresentanza dei soci ed ai criteri della trasparenza, della pubblicitĂ e della tutela dei dati personali.
Art. 2
Riferimenti normativi
1. Lo Statuto ed il Regolamento si conformano alle leggi ed ai principi generali dellâordinamento della Repubblica, che costituiscono la chiave interpretativa delle relative disposizioni.
2. Le disposizioni del Regolamento, oltre che dallo Statuto, traggono specifica legittimazione:
a) dallâarticolo 18 della Costituzione italiana;
b) dal Libro Primo Titolo II del Codice Civile â Delle persone giuridiche;
c) dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 â Disciplina delle associazioni di promozione sociale;
d) dal Testo Unico delle Imposte sui redditi;
e) dalle prassi organizzative e funzionali generalmente riconosciute.
Art. 3
Natura giuridica
1. La personalitĂ giuridica dellâAssociazione è riconosciuta con D.P.R. 620 del 10 febbraio 1956.
2. Gli scopi indicati dallâart. 2 dello Statuto e le modalitĂ per il loro conseguimento indicate nel comma 2 dello stesso articolo identificano lâAssociazione come âEnte non commercialeâ (ex art. 73, comma 1, lett. c) D.P.R. 917/86) di promozione sociale, ai sensi dellâart. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, costituita al fine di svolgere attivitĂ sociale a favore degli associati senza finalitĂ di lucro e nel pieno rispetto della loro libertĂ e dignitĂ .
Art. 4
Struttura organizzativa dellâAssociazione
1. La Sezione dislocata sul territorio è lâentitĂ associativa di base dellâAssociazione.
La qualitĂ di socio si consegue con lâiscrizione ad una Sezione. Nel caso di chiusura della Sezione, i soci regolarmente iscritti non perdono la qualitĂ acquisita, potendo avvalersi della facoltĂ di transitare in altra Sezione a loro scelta.
La Sezione ha piena autonomia patrimoniale ed amministrativa e proprie norme interne che non possono contrastare con lo Statuto e con il Regolamento.
LâAssemblea di Sezione formata dai soci elegge il Presidente di Sezione, il Consiglio Direttivo di Sezione ed il Sindaco Revisore di Sezione.
Il funzionamento della Sezione rispecchia lâosservanza delle norme recate dallâart. 148, c. 8, lett. c) – effettivitĂ del rapporto associativo e diritto di voto per lâapprovazione e le modificazioni dello Statuto, del Regolamento e per la nomina degli organi direttivi dellâAssociazione – e lett. e) – eleggibilitĂ libera degli organi amministrativi e principio del voto singolo di cui allâart. 2538, c. 2 del Codice Civile – del Testo Unico sulle Imposte sui redditi.
2. Il Presidente eletto della Sezione rappresenta la volontĂ dei soci della propria Sezione nella Consulta del Gruppo Regionale cui appartiene la Sezione e nellâAssemblea Nazionale, che sono gli organi collegiali rappresentativi dellâAssociazione.
3. Gli organi collegiali rappresentativi eleggono gli organi che assicurano il coordinamento generale ed il sistema delle garanzie dellâAssociazione.
Sono eletti dalla Consulta di Gruppo Regionale: il Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale, il Proboviro e il Garante Nazionale di Gruppo Regionale.
Sono eletti dallâAssemblea Nazionale: il Presidente Nazionale, congiuntamente alla sua compagine composta dal Vice Presidente Nazionale, dal Segretario Generale, dal Segretario Tecnico, dal Segretario Amministrativo, nazionali; il Collegio nazionale dei sindaci revisori. Il candidato alla Presidenza Nazionale e la sua compagine possono far parte di una sola lista.
4. Il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, il Segretario Generale, il Segretario Tecnico, il Segretario Amministrativo ed i Consiglieri Nazionali dei Gruppi Regionali, congiuntamente al rappresentante in servizio delle Aviotruppe nominato dal Comando della Brigata Paracadutisti âFolgoreâ, compongono il Consiglio Nazionale, che è lâorgano collegiale di indirizzo e di coordinamento dellâAssociazione per la realizzazione delle linee programmatiche deliberate dallâAssemblea Nazionale.
5. Il Presidente Nazionale è, a livello nazionale, lâamministratore ed il rappresentante legale dellâAssociazione.
6. Il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, il Segretario Generale, il Segretario Tecnico ed il Segretario Amministrativo nazionali, compongono la Giunta Esecutiva Nazionale.
La Giunta Esecutiva Nazionale è lâorgano collegiale preposto allâattuazione degli indirizzi generali e dei provvedimenti deliberati dal Consiglio Nazionale.
Le decisioni della Giunta Esecutiva Nazionale sono attuate dal Presidente Nazionale coadiuvato dal Segretario Generale, dal Segretario Tecnico e dal Segretario Amministrativo, nazionali, ciascuno dei quali ha anche competenze proprie ed un proprio ufficio.
Gli uffici del Segretario Generale, del Segretario Tecnico e del Segretario Amministrativo, nazionali, costituiscono la Presidenza Nazionale.
Il funzionamento degli uffici della Presidenza Nazionale è coordinato dal Segretario Generale nazionale.
7. Sono strutture operative specifiche per il perseguimento degli scopi statutari:
1. le scuole di paracadutismo, costituite presso le Sezioni;
2. il centro sportivo dellâAssociazione.
8. Sono organi di coordinamento, di consulenza, di conoscenza e di studio a livello nazionale:
a) la Commissione Tecnica Nazionale;
b) lâUfficio Brevetti Esteri di Paracadutismo;
c) lâUfficio Stampa e Propaganda;
d) la Consulta dei Direttori delle Scuole di Paracadutismo;
e) le eventuali commissioni nominate âad hocâ dagli organi preposti, con atto di nomina ratificato comunque dal Consiglio Nazionale.
Art. 5
Risorse finanziarie
1. LâAssemblea di Sezione determina la quota associativa annuale dei propri iscritti.
La quota associativa non può essere inferiore allâimporto di cui al comma 2 del presente articolo.
2. LâAssemblea Nazionale determina lâimporto che i soci delle Sezioni devono versare annualmente âpro-capiteâ per le spese di funzionamento nazionale.
3. Ai sensi dellâart. 4, c.1, lett. f) della legge 7 dicembre 2000, n. 383 i soci versano al prezzo di costo il corrispettivo dei servizi istituzionali individualmente fruiti.
Il costo comprende unâaliquota da versare alla Presidenza Nazionale per le spese di coordinamento generale.
4. I contributi, le sovvenzioni e le oblazioni non possono essere destinati ad attivitĂ diverse dal perseguimento degli scopi indicati dallo Statuto.
Art. 6
Forme organizzative particolari
1. Per il perseguimento di specifici scopi istituzionali, lâAssociazione può costituire nel proprio ambito organizzazioni non lucrative di utilitĂ sociale.
LâAssociazione può aderire alle entitĂ nazionali ed internazionali che favoriscono le sue attivitĂ .
A livello nazionale, tali forme organizzative particolari potranno essere realizzate su delibera del Consiglio Nazionale ratificata dallâAssemblea Nazionale.
TITOLO II
SOCI, CARICHE E INCARICHI
CAPO I
I SOCI
(Artt. da 7 a 15 dello Statuto)
Art. 7
Soci âad honoremâ e benemeriti
(Artt. 8 e 9 dello Statuto)
Le proposte di nomina di soci âad honoremâ e benemeriti da parte del Consiglio Direttivo di Sezione sono motivate e documentate.
Le nomine dâiniziativa della Giunta Esecutiva Nazionale sono precedute da unâistruttoria recante le motivazioni, la documentazione e lâatto di accettazione del Consiglio Direttivo della Sezione o delle Sezioni che dovranno iscrivere i soci.
La nomina a socio âad honoremâ e benemerito non modifica la categoria statutaria dâorigine del socio.
Art. 8
Iscrizione dei soci ordinari, aggregati e simpatizzanti
(Art. 10 dello Statuto)
1. Le domande di iscrizione vengono esaminate dal Consiglio Direttivo della Sezione. La Presidenza Nazionale si riserva di verificare se il socio ha le qualitĂ di cui allâart. 11 dello Statuto. Le delibere di rifiuto devono essere motivate.
Quanto sopra prescritto per le domande di iscrizione vale anche per quelle di re-iscrizione (rinnovo), permanendo a carico del Presidente di Sezione e del Presidente Nazionale lâonus vigilandi circa la non sussistenza di escludenti intervenute dopo le precedenti iscrizioni dellâinteressato, o giĂ in atto da prima ma non note, nonchĂŠ di liti contro lâAssociazione presso organi esterni alla stessa.
2. In caso di rifiuto, la delibera viene notificata allâinteressato con lettera a firma del Presidente di Sezione entro quindici giorni dalla data della deliberazione.
Il respinto ha facoltĂ di ricorrere al Consiglio Nazionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso viene inviato al Segretario Generale che lo iscrive nellâordine del giorno della riunione piĂš prossima.
3. Le Sezioni conservano la documentazione personale del socio di stretto interesse dellâAssociazione osservando le vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali.
4. Lâesercizio di ogni attivitĂ associativa è subordinata al regolare tesseramento per lâanno in corso. Ai soci morosi è precluso lâesercizio di ogni attivitĂ associativa.
5. Le domande di iscrizione o i rinnovi possono essere effettuati fino al 31 dicembre di ogni anno e la validità è pari allâanno solare.
Art. 9
Precedenti penali e appartenenza allâAssociazione
(Art. 11, c. 1 dello Statuto)
1. Ai sensi dellâart. 11 delle preleggi del Codice Civile e dellâart. 25, c. 2 della Costituzione, le norme di cui al comma 1 dellâarticolo 11 dello Statuto non si applicano ai soci giĂ iscritti allâAssociazione prima dellâentrata in vigore dello Statuto.
2. Non costituiscono in ogni modo elemento ostativo alla qualitĂ di socio i precedenti penali definiti con lâirrogazione della sola pena pecuniaria ovvero con pena sostituita con sanzione pecuniaria ex art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 10
Trasferimento di Sezione
1. Il socio ha facoltĂ di chiedere il trasferimento ad altra Sezione presentando istanza al Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza.
Il Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza trasmette lâistanza alla nuova Sezione, corredata da specifica relazione e dalla sua documentazione personale.
2. Il socio non in regola con il tesseramento o soggetto a procedimento disciplinare non può avanzare domanda di trasferimento.
Art. 11
Diritti elettorali attivi
(Art. 13 dello Statuto)
1. Il voto spetta ai soci maggiorenni delle categorie: âordinarioâ e âaggregatoâ.
2. Quando lâassemblea si svolge nel 1° semestre dellâanno hanno diritto di intervento o di voto alle assemblee i soci che sono in possesso della tessera sociale ed hanno pagato la quota sociale per lâesercizio precedente e per lâanno in corso.
Quando lâAssemblea si svolge nel secondo semestre dellâanno i soci devono aver pagato il tesseramento per lâanno in corso. Per lâattribuzione dei voti si prendono in esame i soci che risultano iscritti alla data di invio della lettera di convocazione dellâAssemblea.
Art. 12
Diritti elettorali passivi
(Art. 15 dello Statuto)
1. Ai sensi dellâart. 2382 del Codice Civile, non possono presentarsi candidati i soci interdetti, inabilitati, falliti, o condannati ad una pena che comporta lâinterdizione anche temporanea dai pubblici uffici o lâincapacitĂ ad esercitare uffici direttivi. Il sopravvenire di tali situazioni comporta la cessazione dalla carica dellâeletto per decadenza del mandato.
2. I soci che siano incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui allâart. 70, c. 1, dello Statuto non possono essere eletti a nessuna carica sociale per un periodo di:
– due anni in caso di censura solenne (lett. c)
– tre anni in caso di sospensione (lett. d ed e)
decorrenti dal giorno successivo a quello della cessazione degli effetti della sanzione.
3. Possono accedere alle cariche sociali Nazionali e di Sezione e ricevere incarichi i soci in regola con il tesseramento per lâanno in corso e per lâanno immediatamente precedente.
Art. 13
Perdita della qualitĂ di socio
(Art. 14 dello Statuto)
1. La perdita della qualitĂ di socio ai sensi dellâart. 14 dello Statuto fa cessare il rapporto associativo tra iscritto e associazione, in ogni suo effetto e conseguenza. Ă fatta salva la responsabilitĂ del socio per atti o fatti precedenti alla perdita della qualitĂ di socio.
2. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza.
3. Le dimissioni non fermano il procedimento disciplinare a carico del socio dimissionario.
4. Il socio espulso perde la sua qualitĂ di socio dal momento dellâavvenuta notifica del provvedimento. Il provvedimento di espulsione viene reso noto a tutti i soci dellâassociazione mediante i mezzi informativi dellâAssociazione.
5. La qualitĂ di socio si perde anche quando vengono a mancare i requisiti soggettivi previsti per lâiscrizione dellâart. 11 dello Statuto.
6. Il socio che presenta le dimissioni non può riscriversi allâANPdâI per tre anni dalla data delle dimissioni e non può assumere cariche e/o incarichi per tre anni dalla data di reiscrizione.
CAPO II
CARICHE E INCARICHI
(Art. 5 dello Statuto)
Art. 14
Cariche sociali
(Art. 5 dello Statuto)
1. Le cariche sociali sono ricoperte per mandato elettorale triennale conferito dalle Assemblee elettive. Le elezioni per il rinnovo delle cariche di Sezione, compresi i titolari di cariche sociali eletti in seguito alla costituzione di nuove Sezioni o al termine del commissariamento, si svolgono nellâanno successivo a quello in cui vengono effettuate le elezioni per il rinnovo delle cariche nazionali.
I titolari delle cariche eletti in sostituzione dei titolari cessati per cause diverse dalla scadenza del mandato restano in carica fino alla scadenza del mandato del predecessore.
Le candidature alle cariche sociali nazionali sono regolate dallâallegato A) annesso al presente Regolamento di cui è parte integrante.
Qualora la candidatura alla carica nazionale sia relativa allo stesso ruolo per il quale si è svolto lâincarico, e sia avanzata nella elezione immediatamente successiva alla scadenza dellâincarico, lo svolgimento dellâincarico senza demerito vale quale requisito alla candidatura alla carica nazionale, anche se è stato svolto per un tempo inferiore al mandato.
I candidati alle cariche sociali nazionali debbono aver espletato almeno un mandato di carica o incarico associativo.
2. La responsabilitĂ del titolare di carica sociale cessa con il passaggio di consegne al nuovo eletto.
Le consegne sono effettuate per iscritto. La firma del subentrante vale come accettazione. Eventuali riserve debbono essere sciolte entro trenta giorni.
3. Oltre che per scadenza del mandato elettorale e per perdita della qualitĂ di socio, il titolare cessa dalla carica:
a) per dimissioni;
b) perchĂŠ colpito da sanzioni disciplinari che impediscono lâesercizio del mandato;
c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dellâAssemblea di Sezione e dellâAssemblea Nazionale, quando fa parte dellâorgano collegiale responsabile del citato documento;
d) per sopravvenienza della causa di ineleggibilitĂ di cui allâart. 11 dello Statuto.
Le cessazioni di cui alla precedente lett. b) sono ratificate dallâAssemblea che ha eletto il titolare.
4. Le dimissioni dalle cariche sono presentate per iscritto e sono da ritenere in ogni caso irrevocabili. Nelle more dellâelezione del sostituto, il Presidente dellâorgano di cui il dimissionario fa parte nomina un titolare temporaneo âad interimâ.
5. Le dimissioni del Presidente Nazionale sono presentate al Consiglio Nazionale e determinano la decadenza della Giunta Esecutiva Nazionale e del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori. Il Presidente Nazionale dimissionario, la Giunta Esecutiva Nazionale e il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, decaduti, restano in carica per gli atti di ordinaria amministrazione e fino alla convocazione dellâAssemblea Nazionale elettiva; da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazioni delle dimissioni del Presidente Nazionale.
6. Le dimissioni del Presidente di Sezione sono presentate al Consiglio Direttivo di Sezione.
Chi ha rassegnato le dimissioni da una carica sociale non può ricandidarsi alla stessa carica prima di due anni dalla data di accettazione delle dimissioni, salvo i casi in cui le dimissioni si rendano necessarie per incompatibilità ai sensi del successivo art. 19 del Regolamento.
Art. 15
Incarichi sociali
(Art. 5 dello Statuto)
1. Gli incarichi sociali sono conferiti per nomina da parte degli organi sociali che ne hanno facoltĂ .
La responsabilitĂ del titolare cessa con il passaggio di consegne al nuovo titolare da far risultare per iscritto. Eventuali riserve debbono essere sciolte entro trenta giorni.
Non possono essere conferiti incarichi ai soci mancanti dei diritti elettorali passivi di cui allâart. 12 del Regolamento.
2. Tutti gli incarichi sociali decadono col rinnovo delle cariche sociali.
Il titolare cessa dallâincarico anche per le cause di cui allâart. 14, c. 3, lett. a), b) e d) del Regolamento.
Inoltre il titolare dâincarico è soggetto alla revoca del mandato, per gravi motivi da specificare nella motivazione dellâatto di revoca.
3. Le dimissioni sono presentate per iscritto e motivate allâorgano che ha provveduto alla nomina.
4. I soci che siano incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui allâart. 70, c. 1, dello Statuto non possono ricoprire nessun incarico sociale per un periodo di:
– due anni in caso di censura solenne (lett. c)
– tre anni in caso di sospensione (lett. d ed e)
decorrenti dal giorno successivo a quello della cessazione degli effetti della sanzione
Art. 16
Perdita della qualitĂ di socio, morte o impedimento del titolare
1. Le cariche vacanti per perdita della qualitĂ di socio ai sensi dellâart. 14 dello Statuto e dellâart. 13 del Regolamento e per morte od impedimento del titolare sono temporaneamente ricoperte âad interimâ dal sostituto designato dallo Statuto o, in mancanza, da persona, in possesso dei diritti elettorali passivi per ricoprire la carica, competente e di fiducia nominata dal Presidente dellâorgano collegiale in cui è vacante la carica.
2. Gli incarichi vacanti per morte o impedimento del titolare sono temporaneamente assolti âin sede vacanteâ da un sostituto nominato dal Presidente dellâorgano collegiale competente al conferimento dellâincarico.
Art. 17
Compensi
1. Le cariche sociali e gli incarichi sono ricoperti a titolo gratuito. Sono consentiti rimborsi di spese e indennità di rappresentanza, la cui misura massima è stabilita dal Consiglio Direttivo della Sezione per le cariche locali e dal Consiglio Nazionale per le cariche nazionali.
2. Gli organi di cui al precedente comma 1 possono autorizzare, ai sensi dellâart. 148, c. 3, del TUIR, corrispettivi specifici ai titolari di incarichi per prestazioni connesse direttamente con lo svolgimento delle attivitĂ istituzionali nonchĂŠ giusti compensi ai soci per gli stessi motivi.
Art. 18
Presidenti Onorari
(Artt. 19 e 32 dello Statuto)
1. Ai sensi dellâart. 19, c. 1, e dellâart. 32 dello Statuto, lâAssemblea di Sezione e lâAssemblea Nazionale hanno facoltĂ di eleggere rispettivamente un Presidente Onorario di Sezione ed un Presidente Onorario Nazionale.
Lâargomento non può essere presentato allâAssemblea con mozione dâordine.
2. Il Presidente Onorario deve essere iscritto soltanto alla Sezione che lo ha nominato.
3. La nomina a Presidente Onorario è a vita. Il Presidente Onorario cessa dalla carica quando perde la qualitĂ di socio e per i motivi di cui allâart. 13, commi 1 e 2, del Regolamento
Art. 19
IncompatibilitĂ ed altri vincoli
1. Sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico:
a) il Presidente Nazionale (in re ipsa);
b) i membri del Collegio dei Garanti (in re ipsa);
c) i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri (art. 51 dello Statuto);
d) il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori (art. 48 dello Statuto);
e) i membri della Giunta Esecutiva Nazionale (art. 45 dello Statuto).
f) La carica di Sindaco Revisore di Sezione non è cumulabile con le altre cariche nazionali e di Sezione. Le cariche e gli incarichi in seno al Consiglio Direttivo di Sezione non sono cumulabili tra loro.
2. Non possono ricoprire nessuna carica o incarico coloro che hanno interessi in attivitĂ private, industriali o commerciali con lâassociazione per importi superiori a ⏠5.000,00 (cinquemila).
TITOLO III
LA SEZIONE E IL GRUPPO REGIONALE
CAPO I
LA SEZIONE
(Artt. da 17 a 26 dello Statuto)
Art. 20 Costituzione
(Art. 17 dello Statuto)
1. Se la nuova Sezione si costituisce in una Provincia dove giĂ esiste una Sezione, i promotori devono chiederne il parere, che non è vincolante e che viene espresso sentita lâAssemblea di Sezione.
Nel caso si proceda alla costituzione della Sezione nonostante il parere negativo della preesistente Sezione, lâatto formale di costituzione deve farne menzione indicando i motivi della decisione.
2. Lâatto formale di costituzione della Sezione deve essere compatibile con lo Statuto ed il Regolamento ed è sottoscritto dai soci promotori alla presenza del Consigliere Nazionale del
Gruppo Regionale cui appartiene la Sezione, che controfirma lâatto.
Il Consigliere Nazionale invia lâatto al Presidente Nazionale perchĂŠ lo sottoponga alla ratifica del Consiglio Nazionale nella riunione piĂš prossima.
Dopo la ratifica e il tesseramento dei soci promotori, il Consigliere Nazionale convoca in Assemblea di Sezione gli stessi per lâelezione delle cariche sociali della nuova Sezione.
3. La mancata ratifica da parte del Consiglio Nazionale deve essere motivata. I promotori possono reiterare la richiesta di ratifica o con contro-deduzioni o dopo aver ottemperato ai rilievi.
Art. 21
La Sezione
1. La Sezione deve essere ubicata (a qualsiasi titolo) in locali idonei allo svolgimento e per il perseguimento dei fini associativi, cosĂŹ come descritti allâart. 2 dello Statuto.
2. Le Sezioni devono adeguarsi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia civilistica e fiscale, come meglio specificato al successivo art. 59.
Art. 22
Assemblea di Sezione
(Art. 19 dello Statuto)
1. Ai sensi dellâart. 20, c. 2, del Codice Civile, lâAssemblea deve essere convocata anche quando ne è fatta motivata richiesta da almeno un decimo dei soci della Sezione aventi diritto di voto.
2. LâAssemblea è convocata con avviso scritto che deve pervenire almeno venti giorni prima della data della riunione ai soci, al Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale ed alla Presidenza Nazionale, recante gli argomenti da trattare, il luogo, la data e lâora di prima ed, eventualmente, seconda convocazione.
Lâintervallo fra la prima e la seconda convocazione deve essere di almeno 24 ore.
3. Il socio può farsi rappresentare da altro socio di eguale status. In tal caso il socio rappresentato deve rilasciare specifico atto di delega.
Ă consentito il rilascio di una sola delega, che va presentata dal delegato al Segretario della Sezione prima dellâinizio dellâAssemblea.
4. Il Presidente di Sezione ed il Segretario di Sezione verificano congiuntamente la validitĂ della costituzione dellâAssemblea.
Il Presidente di Sezione presiede lâAssemblea fino allâelezione del Presidente dellâAssemblea.
Le eventuali contestazioni vengono rappresentate al Presidente dellâAssemblea subito dopo il suo insediamento.
5. Il Presidente dellâAssemblea nomina un Segretario ed almeno due scrutatori, ha facoltĂ di nominare fino a quattro questori, ordina lâespulsione dalla riunione dei presenti che turbano in qualunque modo lo svolgimento dei lavori, ordina la cancellazione dagli atti delle espressioni offensive e sconvenienti, scioglie lâAssemblea dopo aver verificato lâimpossibilitĂ di svolgere normalmente e decorosamente i lavori.
6. Il Presidente dellâAssemblea apre i lavori con la lettura dellâelenco degli argomenti allâordine del giorno e dei relativi relatori.
Prima della discussione di ciascun argomento, i soci possono presentare mozioni dâordine sullâargomento stesso. In tal caso il Presidente dellâAssemblea dĂ la parola al presentatore, consente la discussione e sottopone a votazione la mozione, che, se approvata, condiziona il successivo svolgimento dellâargomento.
7. Su ogni argomento allâordine del giorno, approvato ai sensi del precedente comma 6, il Presidente dellâAssemblea dĂ la parola al relatore, fa lâelenco dei soci che al termine della relazione chiedono di intervenire stabilendo lâordine di precedenza e la durata degli interventi, riassume la discussione
in una mozione o in mozioni alternative e le sottopone a votazione.
Su ogni argomento il socio ha diritto ad un solo intervento, che deve riferirsi strettamente allâargomento in discussione. Il socio può comunque chiedere in ogni momento la parola per fatto personale, se desidera replicare ad interventi, atti o mozioni che lo abbiano personalmente chiamato in causa. Lâintervento per fatto personale ha la precedenza.
8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, salvi i casi di cui al successivo comma 11. Le votazioni vengono effettuate con voto palese, tranne quelle per lâelezione delle cariche sociali che avvengono a scrutinio segreto mediante apposita scheda.
Le candidature alle cariche sociali della Sezione devono essere presentate al Presidente di Sezione entro e non oltre cinque giorni prima della prima convocazione dellâAssemblea. Il Presidente ed il Segretario della Sezione verificano la validitĂ delle candidature ai sensi dellâart. 12 del Regolamento.
In caso di mancanza di candidature alla carica di Presidente di Sezione entro i termini qui sopra stabiliti, verrĂ avviato lâiter per il commissariamento della Sezione.
La scheda per lâelezione delle cariche sociali è una lista aperta, sulla quale lâelettore trascrive il nominativo del candidato che intende eleggere. Nel caso di elezione di membri di organi collegiali, lâelettore trascrive tanti nominativi quanti sono i membri da eleggere, con lâindicazione del Presidente dellâorgano laddove previsto. La scheda di votazione per essere valida deve recare il timbro della Sezione ed il visto di due scrutatori. La scheda viene distribuita per appello nominale e viene depositata, sempre per appello nominale, in apposita urna.
La competenza esclusiva per lâassegnazione dei voti ai candidati è congiuntamente del Presidente dellâAssemblea e degli scrutatori.
Lâannullamento di una scheda di votazione deve essere motivato e verbalizzato.
Il computo dei voti e delle relative maggioranze è fatto dagli scrutatori mediante lâuso di appositi moduli.
Sono eletti alle rispettive cariche i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
La proclamazione degli eletti con i relativi voti è di competenza del Presidente di Assemblea.
9. Per ogni Assemblea, a cura del Segretario dâAssemblea, è redatto apposito verbale, da cui risultano il numero dei soci iscritti alla Sezione, il numero dei soci presenti, le mozioni dâordine e lâordine del giorno approvato; in riassunto, le discussioni e gli interventi; per esteso, le mozioni conclusive e le votazioni.
Il verbale, cui sono allegati tutti gli atti e i documenti relativi alla seduta di Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario di Assemblea; viene trascritto sul libro dei verbali dâAssemblea, tenuto a cura del Segretario di Sezione.
Il libro dei verbali è numerato e vidimato in ogni pagina dal Presidente di Sezione che annota sul frontespizio il numero di pagine di cui è composto.
10. Le deliberazioni dellâAssemblea vengono portate a conoscenza dei soci mediante comunicazioni da affiggersi nellâalbo sociale o con altro mezzo idoneo.
Il Segretario di Sezione, fatta salva la tutela della riservatezza dei dati personali, rilascia lâestratto in copia dei verbali di Assemblea ai soci della Sezione che ne fanno richiesta scritta dimostrando il loro interesse personale al documento.
11. Ai sensi degli articoli 21 âdeliberazioni dellâAssembleaâ e 23 âannullamento e sospensione delle deliberazioniâ del codice civile, lâarticolo 19 dello Statuto è cosĂŹ integrato.
a) In prima convocazione le deliberazioni dellâAssemblea sono valide con la presenza di almeno la metĂ dei soci aventi diritto al voto.
b) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilitĂ i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto (art. 21, c. 1 del Codice Civile).
c) Per deliberare lo scioglimento della Sezione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21, c. 3 del Codice Civile).
d) Le deliberazioni dellâAssemblea contrarie alla Legge, allo Statuto, al Regolamento possono
essere annullate dalla Magistratura ordinaria su istanza degli organi della Sezione, di Gruppo Regionale e nazionali, di qualunque socio della Sezione o dal Pubblico Ministero (art. 23, c. 1, del Codice Civile).
Art. 23
Il Presidente di Sezione
(Art. 20 dello Statuto)
1. Il Presidente di Sezione risponde al Consiglio Direttivo di Sezione e allâAssemblea di Sezione per lâattuazione delle rispettive delibere.
Se il Consiglio Direttivo ritiene che le sue delibere non abbiano avuto, del tutto o in parte, attuazione sottopone il caso con proprie motivate proposte alla Giunta Esecutiva Nazionale.
2. Il Presidente di Sezione risponde alla Presidenza Nazionale per gli adempimenti previsti da norme e direttive di carattere generale o singolarmente indirizzate alla Sezione.
Gli accertati inadempimenti sono sottoposti dai responsabili dei singoli uffici della Presidenza Nazionale secondo materia o dal Presidente Nazionale alla Giunta Esecutiva Nazionale che sottopone il caso al Consiglio Nazionale con proprie motivate proposte.
3. Il deposito della firma del Presidente di Sezione presso lâufficio del Segretario Generale della presidenza nazionale deve essere effettuato entro trenta giorni dallâelezione.
4. Nel caso di cessazione dalla carica ai sensi degli artt. 13, c. 3 lett. a) e b) e 16 c. 1 del Regolamento, il Presidente di Sezione viene sostituito âad interimâ dal Vice Presidente di Sezione fino allâelezione di un nuovo Presidente, che dovrĂ avvenire nel corso della piĂš prossima Assemblea di Sezione.
Art. 24
Il Consiglio Direttivo di Sezione
(Art. 22 dello Statuto)
1. Le norme di cui allâart. 22 del presente Regolamento sono applicabili alle riunioni del Consiglio Direttivo di Sezione, âmutatis mutandisâ e con le varianti specifiche di cui ai commi seguenti.
2. La convocazione deve pervenire ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della data della riunione.
3. In caso di paritĂ di voti prevale quello del Presidente di Sezione.
4. Il Consiglio Direttivo di Sezione si riunisce per la nomina dei titolari degli incarichi di cui allâArt. 23 dello Statuto entro quindici giorni dallâelezione dei suoi componenti.
Art. 25
Il Vice Presidente di Sezione
(Art. 22 dello Statuto)
1. Il Vice Presidente di Sezione esercita la sorveglianza sui servizi, gli uffici ed attività della Sezione e ne è responsabile verso il Presidente di Sezione al quale riferisce direttamente.
2. Gli atti compiuti dal Vice Presidente di Sezione, in assenza del Presidente e su sua specifica delega, debbono essere da questi successivamente approvati.
Art. 26
Il Segretario di Sezione
(Art. 22 dello Statuto)
1. Il Segretario di Sezione è consegnatario:
a) del labaro;
b) del timbro ufficiale;
c) del libro dei verbali dâAssemblea e del Libro del Consiglio Direttivo;
d) del protocollo della corrispondenza;
e) dei fascicoli personali dei soci;
f) delle schede matricolari dei soci;
g) dellâarchivio di Sezione;
h) dellâinventario dei mobili ed arredi della Sezione.
2. Il Segretario ha il compito specifico di:
a) collezionare tutti gli atti della Sezione, curandone la conservazione;
b) registrare la corrispondenza sullâapposito protocollo;
c) tenere i libri dei verbali dâAssemblea e del Consiglio;
d) certificare il diritto dei soci a partecipare allâAssemblea;
e) autenticare copie ed estratti di documenti associativi.
Art. 27
Il Sindaco Revisore
(Art. 25 dello Statuto)
1. Il Sindaco Revisore vigila sullâosservanza della normativa amministrativo-contabile e sul rispetto dei principi di buona amministrazione. Risponde del proprio operato allâAssemblea di Sezione.
2. Non può essere eletto Sindaco Revisore il socio privo di adeguata preparazione professionale in relazione allâentitĂ della gestione.
Oltre alle cause generali di ineleggibilitĂ , non sono eleggibili i soci che siano coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado dei membri del Consiglio Direttivo di Sezione.
3. In relazione ai compiti previsti dallâart. 25, c. 1, dello Statuto, il Sindaco Revisore può procedere ad atti di ispezione e di controllo. Il Sindaco Revisore può chiedere al Consiglio Direttivo notizie riguardanti la gestione amministrativa.
4. Ogni atto del Sindaco Revisore deve risultare da un verbale che viene trascritto nel Libro dei verbali. Il Sindaco Revisore consegna entro venti giorni dalla data dellâevento copia autentica dei verbali al Presidente di Sezione per la presentazione al piĂš prossimo Consiglio Direttivo.
Il Revisore ha facoltĂ di partecipare alle riunioni del C.D. senza diritto di voto.
5. La revisione e la verifica del bilancio consuntivo e del preventivo annuali deve formare oggetto di una relazione contenente valutazioni e giudizi sulla regolaritĂ amministrativo-contabile della gestione.
La relazione deve attestare la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilitĂ generale, lâesistenza delle attivitĂ e passivitĂ e la loro corretta esposizione in bilancio, nonchĂŠ lâattendibilitĂ delle valutazioni di bilancio; la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione; lâesattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati.
La relazione si conclude con la proposta allâAssemblea di Sezione di approvare o non approvare il bilancio accompagnato da un giudizio positivo con o senza rilievi o con un giudizio negativo.
6. Nel caso di cessazione dalla carica ai sensi degli artt. 14, c. 3, lett. a), b) e d) e 16, c. 1 del Regolamento, il Sindaco Revisore viene sostituito dal primo dei non eletti. Ove questi manchino si procede allâelezione di un nuovo Sindaco Revisore.
Il nuovo titolare resta in carica fino allo scadere del mandato del suo predecessore.
7. Il deferimento del Sindaco Revisore per infrazioni che prevedono la sospensione dalla carica comporta la sostituzione temporanea con la procedura di cui al comma precedente.
Art. 28
Il Nucleo comunale
(Art. 26 dello Statuto)
La costituzione e lo scioglimento del o dei Nuclei comunali della Sezione devono essere comunicati
alla Presidenza Nazionale entro quindici giorni dalla data della relativa delibera del Consiglio Direttivo di Sezione.
Il Nucleo deve insistere nel territorio di competenza della Sezione.
Art. 29
Cessazione dellâesistenza della Sezione
1. La Sezione cessa di esistere per uno dei seguenti motivi:
a) deliberazione con voto favorevole di tre quarti dei soci della Sezione (v. art. 22, c.11 del Regolamento);
b) incapacitĂ o impossibilitĂ di funzionamento;
c) riduzione del numero dei soci al di sotto di quello minimo previsto dallâart. 17, c. 1 dello Statuto;
d) non adegua le proprie norme interne alle normative e direttive generali dellâAssociazione;
e) non persegue gli scopi statutari o persegue anche scopi estranei agli scopi statutari;
f) non versa in tutto o in parte, alla Presidenza Nazionale, la quota annuale prevista per ciascun socio dallâart. 5, c. 2, del Regolamento;
g) la cessazione dellâesistenza della Sezione è constatata dal Consiglio Nazionale;
Lâistruttoria del procedimento fa capo al Presidente Nazionale. La presentazione del caso al Consiglio Nazionale è deliberata dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
h) in caso di cessazione dellâesistenza della Sezione, il patrimonio della Sezione stessa viene devoluto alla Presidenza Nazionale;
i) della cessazione della Sezione deve essere data comunicazione a tutti gli organi dellâAssociazione e alle AutoritĂ locali.
2. In caso di cessazione di cui al comma 1 del presente articolo, dovrĂ essere nominato dal Consiglio Nazionale su proposta della GEN un Commissario liquidatore per tutti gli adempimenti conseguenti.
CAPO II
IL GRUPPO REGIONALE
(Artt. da 27 a 31 dello Statuto)
Art. 30
La Consulta di Gruppo Regionale
(Artt. 29, 31, 51 e 55 dello Statuto)
1. Le norme di cui allâart. 22 del Regolamento sono applicabili alle riunioni della Consulta di Gruppo Regionale, âmutatis mutandisâ e con le varianti specifiche di cui ai commi seguenti.
2. La convocazione deve pervenire ai Presidenti di Sezione almeno 10 giorni prima della data della riunione.
3. I Presidenti di Sezione possono delegare soltanto i componenti del Consiglio Direttivo della Sezione.
4. I Presidenti di Sezione o loro delegati, ove particolari casi lo richiedano, possono farsi assistere da non piĂš di due soci della loro Sezione, solo per il tempo giudicato necessario dal Consigliere Nazionale di Gruppo. Il quale ha facoltĂ di invitare, alla Consulta, altri associati o persone non associate utili allo svolgimento della stessa.
5. La Consulta può essere convocata anche su richiesta di almeno il 50% dei Presidenti delle Sezioni del Gruppo Regionale con lâindicazione di specifici argomenti da trattare. In tal caso, la convocazione deve essere diramata dal Consigliere Nazionale entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Le deliberazioni della Consulta sono diramate a cura del Consigliere Nazionale alle Sezioni del Gruppo Regionale e alla Presidenza Nazionale entro venti giorni dal termine della riunione.
7. Ogni Consulta di Gruppo Regionale elegge, congiuntamente al Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale, un membro del Collegio dei Probiviri ed un membro del Collegio dei Garanti.
8. Il Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale ha facoltĂ di nominare un Segretario di consulta di Gruppo Regionale, scelto tra i soci iscritti al suo Gruppo Regionale, per coadiuvarlo nelle proprie attivitĂ .
Art. 31
Il Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale
(Artt. 29, 30 e 31 dello Statuto)
1. Il Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale, eletto dalla Consulta di Gruppo Regionale fra i soci ordinari del Gruppo Regionale, rappresenta le Sezioni del Gruppo nel Consiglio Nazionale. Promuove, coordina ed assicura le attivitĂ delle Sezioni del gruppo regionale, verificando che vengano osservati da parte della Sezioni tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto e dal Regolamento, ai sensi dell’Articolo 30 dello Statuto, e a tale scopo esercita la piĂš ampia attivitĂ di controllo ed ispettiva sia su mandato della Presidenza Nazionale, sia di propria iniziativa dandone preventiva comunicazione alla Presidenza Nazionale e comunicando gli esiti.
Segnala al Presidente Nazionale i casi di incompatibilitĂ di cui allâart. 19, c. 1, c. 2 e c. 3, del Regolamento relativi alle Sezioni del suo gruppo di cui viene a conoscenza, con facoltĂ di proporre i provvedimenti ritenuti necessari.
Riferisce alla Consulta sulle riunioni del Consiglio Nazionale.
2. Nel caso di cessazione dalla carica ai sensi degli artt. 14, c. 3, lett. a), b) e d), e 16, c. 1, del Regolamento il Consigliere Nazionale viene temporaneamente sostituito dal Presidente di Sezione piĂš anziano di etĂ che riunisce la Consulta entro dieci giorni dalla sostituzione per procedere alla nomina di un nuovo titolare. Il sostituto temporaneo partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale come uditore.
TITOLO IV
GLI ORGANI NAZIONALI
CAPO I
GLI ORGANI NAZIONALI DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO
(Artt. da 32 a 47 dello Statuto)
Art. 32
LâAssemblea Nazionale
(Artt. da 32 a 38 dello Statuto)
1. LâAssemblea Nazionale rappresenta la totalitĂ dei soci ed esprime la loro volontĂ per il tramite dei Presidenti di Sezione.
2. Le norme di cui allâart. 22 del Regolamento sono applicate anche alle riunioni dellâAssemblea Nazionale âmutatis mutandisâ e con le varianti specifiche di cui ai commi seguenti.
3. Lâaccertamento dei voti spettanti a ciascun Presidente di Sezione secondo gli iscritti alla rispettiva Sezione aventi diritto di voto, ai sensi dellâart. 11 del Regolamento, è eseguito dal Segretario Generale e comunicato per iscritto ai Presidenti di Sezione almeno venti giorni prima della data di convocazione dellâAssemblea Nazionale.
4. Lâavviso di convocazione dellâAssemblea Nazionale, notificato entro trenta giorni dalla data della riunione, deve contenere:
a) lâindicazione dellâorgano che ha deliberato la convocazione;
b) il luogo, la data e lâora di convocazione con lâindicazione dei termini di prima e seconda convocazione: fra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore;
c) lâindicazione degli argomenti allâordine del giorno.
In caso di convocazione di Assemblea Nazionale straordinaria il termine di convocazione può essere ridotto fino a dieci giorni.
5. Lâordine del giorno, di cui al precedente comma 4, lett. c), deve contenere i seguenti argomenti:
a) operazioni preliminari e verifiche dei poteri, a cura del Segretario Generale;
b) elezione del Presidente, che nomina il Segretario ed eventualmente un Vice Presidente dellâAssemblea;
c) nomina degli scrutatori;
d) relazione generale, morale, organizzativa, tecnica, economica e finanziaria del Presidente Nazionale;
e) discussione sulla relazione del Presidente Nazionale;
f) relazione del Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;
g) rendiconto annuale consuntivo e preventivo: discussione e risposte a cura del Segretario Amministrativo;
h) rendiconto annuale consuntivo e preventivo: approvazione;
i) relazione del Presidente del Collegio dei Probiviri;
j) relazione del Presidente del Collegio dei Garanti;
k) elezione delle cariche sociali in scadenza o vacanti.
6. I Presidenti di Sezione possono chiedere lâinserimento di altri argomenti nellâordine del giorno, purchĂŠ riguardino questioni di interesse generale ovvero, trattandosi di questioni locali o particolari, rivestano carattere di rilevante importanza o gravitĂ e non siano risolvibili in sede competente per Statuto e Regolamento.
La richiesta dâinserimento deve pervenire alla Segreteria Generale entro il mese di febbraio. Competente a decidere lâinserimento o no degli argomenti proposti dai Presidenti di Sezione nellâordine del giorno è la Giunta Esecutiva Nazionale.
7. Nel luogo, nel giorno e nellâora stabiliti dallâavviso di convocazione, il Presidente Nazionale assume la presidenza dellâAssemblea sino allâinsediamento del Presidente dâAssemblea eletto.
8. Il diritto di partecipazione allâAssemblea Nazionale e il numero dei voti spettanti ai partecipanti sono certificati dal Segretario Generale secondo le risultanze dellâaccertamento di cui al precedente
c. 3 del presente Regolamento.
Le Sezioni che si trovano nelle condizioni di avere un debito al 31 dicembre nei confronti della Presidenza Nazionale per un importo superiore a Euro 200,00 (duecento) ed entro il 20 febbraio dellâanno successivo, non abbiano estinto almeno la differenza a tale limite, non godranno del contributo per spese di viaggio per partecipare allâAssemblea Nazionale e, se entro il 5 marzo non avranno regolarizzato la posizione amministrativa, il Presidente di Sezione sarĂ deferito per violazione delle disposizioni che regolano la vita associativa.
Non potranno partecipare allâAssemblea Nazionale le Sezioni che, alla data del 25 febbraio, non avranno inviato alla Presidenza Nazionale il verbale dellâAssemblea di Sezione e il bilancio consuntivo e preventivo, corredato dalla relazione del Sindaco Revisore. Il perdurare del mancato invio entro il 5 marzo costituirĂ motivo di provvedimento disciplinare nei confronti del Presidente di Sezione.
9. Il Presidente di Sezione può farsi rappresentare prioritariamente da un membro socio ordinario del Consiglio Direttivo della Sezione o, in mancanza, da un altro socio ordinario.
Il mandato deve essere consegnato al Segretario Generale per la verifica della sua regolaritĂ .
10. Il Segretario Generale fa lâappello delle Cariche Nazionali e dei Presidenti di Sezione indicando il numero dei voti spettanti a ciascun Presidente di Sezione.
Ultimato lâappello, il Presidente Nazionale constata la validitĂ dellâAssemblea, fa eleggere il Presidente dellâAssemblea scelto fra i partecipanti aventi diritto di voto.
LâAssemblea è dichiarata validamente costituita previa verifica delle condizioni previste dallâart. 36 dello Statuto.
I partecipanti allâAssemblea per avere il diritto di voto debbono essere regolarmente tesserati nellâanno solare precedente a quello in cui ha luogo lâAssemblea.
11. Il Presidente dellâAssemblea nomina quattro scrutatori che insieme al Presidente di Assemblea costituiscono il seggio elettorale. Quando la delibera riguarda variazioni allâAtto costitutivo e allo Statuto, comprese le interpretazioni autentiche, alla seduta deve essere presente un notaio.
12. Il Segretario dellâAssemblea Nazionale redige il verbale dellâAssemblea e lo consegna al Segretario Generale per la trascrizione sul libro dei verbali degli organi nazionali, vidimato da un notaio e conservato dal suo ufficio presso la Presidenza Nazionale.
Il Segretario Generale invia copia del verbale ai componenti dellâAssemblea Nazionale. Rilascia, fatta salva la tutela dei dati personali, lâestratto in copia del verbale di assemblea ai soci che ne fanno richiesta scritta corredata da validi motivi.
13. Le decisioni dellâAssemblea Nazionale vengono pubblicate, per estratto e fatta salva la tutela dei dati personali, sul numero della rivista âFolgoreâ immediatamente successivo alla riunione.
Art. 33
Il Consiglio Nazionale
(Artt. da 41 a 44 e 48 c. 2 dello Statuto)
1. Le norme di cui allâart. 21 del Regolamento sono applicabili alle riunioni del Consiglio Nazionale âmutatis mutandisâ e con le varianti specifiche di cui ai commi seguenti.
2. La convocazione deve pervenire ai Consiglieri Nazionali almeno dieci giorni prima della data della riunione.
Alla riunione viene convocato il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori o il Sindaco effettivo incaricato delegato in caso di suo impedimento, senza diritto di voto.
3. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente Nazionale che presiede il Consiglio, in particolare accertando la validitĂ della riunione e delle votazioni.
4. La votazione in seno al Consiglio Nazionale è effettuata sempre per appello nominale e mediante dichiarazione esplicativa del voto (favorevole, contrario, astenuto) da parte dei votanti.
5. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale che impegnano ad assumere obbligazioni verso persone fisiche o giuridiche devono sempre recare la clausola âfatta salva la verifica di fattibilitĂ tecnica, giuridica e amministrativa da parte dellâorgano esecutivo responsabileâ.
6. Il Segretario Generale redige il verbale del Consiglio Nazionale e lo trascrive sul Libro dei verbali degli organi nazionali vidimato dal notaio e conservato nel suo ufficio presso la Presidenza Nazionale.
Invia copia del verbale ai componenti del Consiglio Nazionale dopo la lettura e lâapprovazione nella riunione del Consiglio Nazionale successivo. Rilascia, fatta salva la tutela dei dati personali, lâestratto in copia del verbale ai Presidenti di Sezione che ne fanno richiesta scritta corredata di validi motivi.
7. Le decisioni del Consiglio Nazionale vengono pubblicate per estratto e fatta salva la tutela dei dati personali sul numero della rivista âFolgoreâ immediatamente successivo alla riunione, fatti salvi i tempi tecnici necessari per la stampa della stessa.
Art. 34
La Giunta Esecutiva Nazionale
(Artt. da 45 a 47 dello Statuto)
1. Le norme di cui allâart. 21 del Regolamento sono applicabili alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale âmutatis mutandisâ e con le varianti specifiche di cui ai commi seguenti.
2. La convocazione deve pervenire ai componenti della Giunta Esecutiva Nazionale almeno dieci giorni prima della data della riunione.
Un componente della Giunta può delegare soltanto un altro componente della Giunta.
In caso di urgenza, la convocazione è effettuata dal Presidente Nazionale nei termini e con i mezzi ritenuti piÚ opportuni.
Sempre in caso di urgenza, quando il Presidente è assente o altrimenti impedito, la Giunta Esecutiva Nazionale può essere convocata dal Vice Presidente; se anche questi è assente o impedito, dal Segretario Generale. La Giunta può anche essere autoconvocata dal 50% dei membri. Le delibere della Giunta autoconvocata sono confermate da una Giunta successivamente convocata dal Presidente Nazionale.
In caso di mancata conferma sono fatti salvi gli effetti âpro temporeâ della delibera annullata.
3. La Giunta Esecutiva Nazionale delibera validamente a maggioranza semplice con la presenza di almeno il 50% dei componenti.
In caso di paritĂ di voti prevale il voto del Presidente.
4. Il conferimento di particolari incarichi da parte della Giunta Esecutiva Nazionale, ai sensi dellâart. 45, c. 5, dello Statuto, deve essere effettuato con apposita deliberazione, dalla quale risultino chiaramente la natura, la funzione e la durata dellâincarico.
Lâincarico, se conferito a tempo indeterminato, è revocabile in qualsiasi momento per iscritto.
CAPO II
GLI ORGANI NAZIONALI DI ESECUZIONE
(Artt. 39, 40, 42 e 49 dello Statuto)
Art. 35
Il Presidente Nazionale
(Artt. 39 e 40 dello Statuto)
1. Il Presidente Nazionale rappresenta in ogni campo lâAssociazione a livello nazionale ed è il referente degli organi nazionali di esecuzione.
Per il perseguimento degli scopi, previsti dallâart. 2 dello Statuto, ha poteri di iniziativa e di propulsione nei confronti di tutta la struttura associativa.
2. Per lo svolgimento dei compiti previsti dagli artt. 39 e 40 dello Statuto si avvale degli uffici della Presidenza Nazionale di cui allâart. 40 del Regolamento, ai titolari dei quali, oltre alle deleghe di firma previste dallâart. 40 dello Statuto, può conferire specifiche deleghe connesse con i compiti loro attribuiti dallo Statuto.
Può conferire specifiche deleghe anche al Vice Presidente Nazionale. Non può conferire deleghe generali. Non può delegare competenze attinenti allâindirizzo ed al coordinamento dellâAssociazione come la convocazione dei relativi organi collegiali e la preparazione dellâordine del giorno. Non può delegare competenze attinenti la disciplina.
Ha poteri di iniziativa e propulsione per il perseguimento degli scopi istituzionali e per il buon andamento dellâAssociazione.
3. Per lâassolvimento dei suoi compiti il Presidente Nazionale può:
a) disporre verifiche conoscitive in ogni settore della vita associativa;
b) nominare commissioni per lâaccertamento di fatti e responsabilitĂ ;
c) affidare a soci specifici incarichi;
d) emanare direttive e raccomandazioni;
e) convocare alle riunioni del Consiglio Nazionale titolari di cariche o incarichi associativi perchĂŠ riferiscano su determinate situazioni ed anche singoli soci o personalitĂ estranee per illustrare determinati argomenti.
4. Il Presidente Nazionale mantiene i contatti con le associazioni internazionali dâinteresse, avvalendosi del responsabile delle relazioni estere, nominato dallo stesso.
5. Per lâattuazione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale, il Presidente Nazionale emana atti amministrativi, atti di nomina, circolari, disposizioni e comunicazioni, che devono essere classificati, raccolti e custoditi dallâufficio del Segretario Generale.
6. Il Presidente Nazionale risponde al Consiglio Nazionale per gli atti di esecuzione delle delibere degli organi collegiali di indirizzo e di governo.
Se il Consiglio Nazionale accerta che una o piĂš delle proprie delibere non abbiano avuto esecuzione o non corretta esecuzione per eccesso di potere, chiede il deferimento del Presidente Nazionale al Collegio dei Probiviri con delibera motivata ed approvata con la maggioranza qualificata prevista dallâart. 22, c.11, del Regolamento.
7. Nel caso di cessazione dalla carica ai sensi degli artt. 14, c. 3, lett. a), b) e d) e 16, c. 1, del Regolamento, il Presidente Nazionale viene sostituito âad interimâ dal Vice Presidente Nazionale fino allâelezione del nuovo Presidente che deve avvenire nellâAssemblea Nazionale piĂš prossima, da convocarsi entro 60 giorni dalla data della cessazione.
8. Le denunce di infrazione disciplinare a carico del Presidente Nazionale, validamente formulate ai sensi dellâart. 83 del Regolamento, sono esaminate dal Consiglio Nazionale, appositamente convocato in seduta straordinaria senza altri argomenti allâordine del giorno, con motivata delibera a maggioranza assoluta della Giunta Esecutiva Nazionale convocata dal Presidente Nazionale o da almeno tre membri.
Il Presidente Nazionale viene sospeso dallâincarico soltanto dopo la delibera che autorizza il deferimento del Consiglio Nazionale ed è temporaneamente sostituito dal Vice Presidente Nazionale per lâattuazione del deferimento e per lâordinaria amministrazione.
Art. 36
Il Vice Presidente Nazionale
(Art. 47, comma 1, lett. a), dello Statuto)
1. Il Vice Presidente Nazionale coadiuva il Presidente Nazionale nella funzione di rappresentanza formale e di amalgama dellâAssociazione.
Può essere titolare di deleghe conferite dal Presidente Nazionale per il coordinamento generale di particolari settori di attivitĂ dellâAssociazione.
2. Il Vice Presidente Nazionale risponde al Presidente Nazionale, che, ove ravvisi elementi disfunzionali o eccesso di potere nel suo operato può rappresentare il caso al Consiglio Nazionale previa favorevole delibera della Giunta Esecutiva Nazionale.
Se il Consiglio Nazionale ritiene fondate le osservazioni, autorizza con delibera il deferimento al Collegio dei Probiviri. Tale delibera deve essere votata con la maggioranza qualificata prevista dallâart. 22, c. 11, del Regolamento.
3. Il Vice Presidente Nazionale che cessa dalla carica, ai sensi degli artt. 14, c. 3, lett. a), b) e d) e 16, c. 1 del Regolamento, viene sostituito da persona competente e di fiducia, in possesso dei diritti elettorali passivi per ricoprire la carica, nominata dal Presidente Nazionale e sentito il parere della G.E.N..
4. Nel caso di deferimento al Collegio dei Probiviri da parte del Presidente Nazionale per infrazione disciplinare validamente denunciata ai sensi dellâart. 83 del Regolamento, non è prevista la sostituzione durante la sospensione dalla carica.
Art. 37
Il Segretario Generale
(Art. 47, comma 1, lett. b), dello Statuto)
1. Il Segretario Generale è lâorgano di riferimento organizzativo e di coordinamento funzionale dellâAssociazione a livello nazionale.
Ă il capo dellâufficio segreteria generale della Presidenza Nazionale di cui allâart. 40 del Regolamento.
2. Il Segretario Generale coordina lâattivitĂ degli uffici della Presidenza Nazionale di cui allâart. 40 del Regolamento, dirigendo i servizi comuni e definendo gli aspetti funzionali generali, compresi quelli relativi al personale ed ai collaboratori della Presidenza Nazionale.
Il personale addetto alla segreteria generale è posto alle sue dirette dipendenze dâimpiego.
Ă il consegnatario del Labaro Nazionale, del Medagliere Nazionale, del Timbro ufficiale, dei Libri dei verbali degli organi collegiali nazionali di governo, dellâarchivio sociale e delle schede contenenti i dati personali dei soci.
3. In relazione allâassolvimento dei compiti previsti dallâart. 47, c. 1, lett. b), dello Statuto, il Segretario Generale:
a) emana le direttive tecniche di coordinamento della vita associativa, escluse quelle di specifica competenza del Segretario Tecnico e del Segretario Amministrativo, nonchĂŠ le direttive di applicazione delle disposizioni generali dellâAmministrazione militare e delle altre pubbliche amministrazioni ed enti pubblici che interessano lâAssociazione;
b) rilascia attestati, certificati e copie di atti associativi a livello nazionale;
c) richiede alle Sezioni notizie, informazioni e documenti dâinteresse;
d) detiene la pianta organica generale associativa;
e) cura la ricerca, la raccolta e la conservazione di dati statistici;
f) svolge attivitĂ promozionale;
g) organizza e dirige lâufficio stampa e propaganda di cui allâart. 62 dello Statuto e allâart. 56 del Regolamento e lâorgano di stampa dellâAssociazione di cui allâart. 63 dello Statuto e allâart. 57 del Regolamento e, se ne ha i requisiti, su mandato del Consiglio Nazionale può svolgere la funzione di direttore responsabile dellâorgano di stampa dellâAssociazione;
h) ha facoltĂ di svolgere attivitĂ conoscitiva convocando i soci od effettuando visite.
4. Il Segretario Generale risponde al Presidente Nazionale.
Se questâultimo ravvisa elementi disfunzionali o eccesso di potere nellâoperato del Segretario Generale, la procedura è quella di cui allâart. 36, c. 2 del Regolamento.
5. Il Segretario Generale che cessa dalla carica, ai sensi degli artt. 14, c. 3, lett. a), b) e d) e 16, c. 1 del Regolamento, viene sostituito da persona competente e di fiducia in possesso dei diritti elettorali passivi per ricoprire la carica nominata dal P.N. sentito il parere della G.E.N..
6. Nel caso di deferimento al Collegio dei Probiviri da parte del Presidente Nazionale per infrazione disciplinare validamente denunciata ai sensi dellâart. 82 del Regolamento, non è prevista la sostituzione durante la sospensione dalla carica.
Art. 38
Il Segretario Tecnico
(Art. 47, comma 1, lett. c), dello Statuto)
1. Il Segretario Tecnico è lâorgano di direzione e di coordinamento a livello nazionale per lâattivitĂ aviolancistica di qualsiasi genere.
Ă il capo dellâufficio segreteria tecnica della Presidenza Nazionale di cui allâart. 40 del Regolamento. Il personale addetto allâufficio segreteria tecnica è posto alle sue dirette dipendenze dâimpiego.
Ă il Presidente della Commissione Tecnica Nazionale di cui agli artt. 56, 57 e 58 dello Statuto, e 51 del Regolamento.
Ha alle dipendenze il Direttore dellâufficio brevetti esteri di paracadutismo, di cui agli artt. 60 dello Statuto e 51 del Regolamento.
2. In relazione allâassolvimento dei compiti previsti dallâart. 47, c. 1, lett. c), dello Statuto, il Segretario Tecnico:
a) emana le disposizioni particolari riguardanti la preparazione tecnica e lo svolgimento dellâattivitĂ aviolancistica, nel quadro della normativa tecnica generale vigente in materia;
b) vigila sullâaddestramento del personale giĂ paracadutista, sul conseguimento delle qualifiche previste dalla normativa militare, sullo svolgimento in genere dellâattivitĂ paracadutistica ai fini promozionali ed agonistici;
c) controlla lo svolgimento dei relativi corsi e può sospenderli ovvero farne modificare lâorganizzazione, quando risultino non conformi alla normativa;
d) formula proposte ed esprime motivato parere tecnico vincolante sulla costituzione o scioglimento delle scuole di paracadutismo delle Sezioni dellâAssociazione;
e) ha autonomi poteri ispettivi con speciale riguardo allâefficienza del materiale aviolancistico. In caso di sede vacante, sostituisce lâIspettore delle scuole previsto dallâart. 59, c. 2, dello Statuto.
Altri compiti particolari del Segretario Tecnico Nazionale sono riportati âpassimâ nel titolo V, Capo I, del Regolamento.
3. Il Segretario Tecnico dispone con immediatezza, a titolo cautelativo, la sospensione temporanea dallâattivitĂ degli istruttori, dei direttori di lancio e di altro personale tecnico, quando ravvisi nel loro comportamento elementi che inficino la loro idoneitĂ .
Il provvedimento motivato viene inviato al Presidente Nazionale che propone alla Giunta Esecutiva Nazionale le decisioni definitive.
Il ripristino dellâidoneitĂ deve essere certificato con nuovo accertamento.
4. Il Segretario Tecnico risponde al Presidente Nazionale come capo dellâufficio segreteria tecnica ed alla Giunta Esecutiva Nazionale per la direzione e la responsabilitĂ dellâattivitĂ paracadutistica nazionale.
Se il Presidente Nazionale ravvisa elementi disfunzionali o eccesso di potere nellâoperato del Segretario Tecnico, la procedura è quella dellâart. 36, c. 2, del Regolamento.
5. Nel caso di cessazione dalla carica ai sensi degli artt. 14, c. 3, lett. a), b) e d) e 16, c. 1, del Regolamento la procedura è quella dellâart. 37, c. 5 del Regolamento.
6. Nel caso di deferimento al Collegio dei Probiviri valgono le disposizioni di cui allâart. 37, c. 6 del Regolamento.
Art. 39
Il Segretario Amministrativo
(Art. 47, comma 1, lett. d) dello Statuto)
1. Il Segretario Amministrativo è lâorgano responsabile a livello nazionale dei servizi amministrativo- contabili.
Ă il capo dellâufficio segreteria amministrativa presso la Presidenza Nazionale.
Il personale addetto allâufficio segreteria amministrativa è posto alle sue dirette dipendenze.
2. In relazione allâassolvimento dei compiti di cui allâart. 47, c. 1, lett. d), dello Statuto, il Segretario Amministrativo:
a) forma e dĂ esecuzione agli atti amministrativi necessari al funzionamento della Presidenza Nazionale ed allâesecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale;
b) emana le disposizioni tecniche di coordinamento amministrativo-contabile delle Sezioni, avendo riguardo alle esigenze di monitoraggio dellâandamento amministrativo generale dellâAssociazione e nel pieno rispetto dellâautonomia amministrativa e patrimoniale di tali organismi;
c) prepara il rendiconto generale annuale ed il bilancio di previsione relativi allâattivitĂ a livello nazionale dellâAssociazione cui aggiunge, come conti dâordine i bilanci consuntivi ed i preventivi delle Sezioni;
d) formula raccomandazioni alle Sezioni che presentano bilanci con situazioni disfunzionali;
e) propone al Presidente Nazionale i provvedimenti ritenuti opportuni o necessari nei confronti delle Sezioni incapaci di correggere le situazioni disfunzionali amministrativo-contabili e di bilancio.
3. Il Segretario Amministrativo risponde al Presidente Nazionale.
Se questâultimo ravvisa elementi disfunzionali o eccesso di potere nellâoperato del Segretario Amministrativo, la procedura è quella dellâart. 36, c. 2, del Regolamento.
4. Nel caso di cessazione dalla carica ai sensi degli artt. 13, c. 3, lett. a), b) e d) e 15, c. 1, del Regolamento, la procedura è quella dellâart. 37, c. 5, del Regolamento.
5. Nel caso di deferimento al Collegio nazionale dei Probiviri, valgono le disposizioni di cui allâart. 37, c. 6 del Regolamento.
Art. 40
La Presidenza Nazionale
1. La Presidenza Nazionale dellâANPdâI è costituita dal Presidente Nazionale, dal Segretario Generale, dal Segretario Tecnico e dal Segretario Amministrativo.
La struttura funzionale è costituita dalla segreteria generale, tecnica ed amministrativa in unâunica struttura, il cui coordinamento è assicurato dal Segretario Generale.
2. Il protocollo generale, nel quale deve transitare tutta la corrispondenza in arrivo, è unico ed è tenuto dalla segreteria generale.
I singoli uffici, compresa la segreteria generale, tengono un proprio protocollo interno ed hanno un proprio archivio corrente.
Il Segretario Generale, il Segretario Tecnico ed il Segretario Amministrativo sono i capi dei singoli uffici e sottopongono direttamente al Presidente Nazionale le pratiche riguardanti le materie di loro stretta competenza o a loro delegate.
Le pratiche che riguardano piĂš materie sono coordinate dal Segretario Generale a meno che altre materie siano marginali rispetto allâoggetto principale, originando soltanto lâesigenza di coordinazione.
Quando una materia investe questioni riguardanti il personale è competente alla trattativa il Segretario Generale e le decisioni competono al Presidente Nazionale.
3. Il Segretario Generale è il responsabile della pulizia e dellâefficienza funzionale dei locali e dellâosservanza delle vigenti norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.
4. I capi dei singoli uffici sono i consegnatari del materiale di funzionamento e possono avvalersi di un fiduciario.
La Presidenza Nazionale ha in consegna soltanto il materiale connesso con le proprie esigenze funzionali.
5. Il Segretario Generale emana il Regolamento interno della Presidenza Nazionale inerente le attivitĂ di coordinamento della stessa.
6. Il Segretario Amministrativo emana il Regolamento interno della segreteria amministrativa.
CAPO III
GLI ORGANI NAZIONALI DI CONTROLLO E GIURISDIZIONE
(Artt. da 48 a 50 dello Statuto)
Art. 41
Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori
(Artt. da 48 a 50 dello Statuto)
1. Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori è lâorgano di garanzia che focalizza sugli organi nazionali dâindirizzo, di coordinamento e di esecuzione le attivitĂ di cui allâart. 27, c. 1, del Regolamento. Interviene nellâamministrazione delle Sezioni soltanto a richiesta del Consiglio Direttivo della Sezione oppure a richiesta del Consiglio Nazionale per chiarire situazioni amministrative disfunzionali a premessa dellâadozione di gravi provvedimenti nei confronti della Sezione interessata. Risponde del suo operato allâAssemblea Nazionale.
2. Le norme di cui allâart. 27 del Regolamento valgono anche per il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori âmutatis mutandisâ e con le varianti specifiche di cui ai commi seguenti.
3. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori consegna copia autentica dei verbali di cui allâart. 27, c. 4, del Regolamento al Presidente Nazionale ed al Segretario Amministrativo.
I verbali sono custoditi presso la segreteria generale.
Art. 42
Il Collegio Nazionale dei Probiviri
(Artt. da 51 a 54 dello Statuto)
1. Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare nei casi elencati nellâart. 80 del Regolamento.
2. La consulenza prevista dallâart. 52, c. 2 dello Statuto viene fornita agli organi dellâAssociazione per il tramite del Presidente Nazionale.
3. I requisiti specifici per lâelezione dei membri del Collegio nazionale dei Probiviri sono quelli indicati dallâart. 27, c. 2, del Regolamento.
Il presidente del Collegio è un Proboviro, socio ordinario nominato dai membri del Collegio stesso.
4. Il Collegio dei Probiviri assolve ai propri compiti seguendo il procedimento di cui al titolo VIII, Capo I, del Regolamento.
5. Nel caso di cessazione dalla carica ai sensi degli artt. 14, c. 3, lett. a), b) e d) e 16, c. 1 del Regolamento, subentra nei Gruppi Regionali mancanti il primo dei non eletti sino al compimento del mandato.
In caso manchino i candidati votati, ma non eletti, la Consulta di Gruppo Regionale provvede allâelezione del nuovo membro.
6. Il Presidente del collegio provvede alla composizione del Collegio giudicante seguendo la turnazione proposta dal Collegio dei Probiviri e deliberata dal Consiglio Nazionale.
Art. 43
Il Collegio Nazionale dei Garanti
(Art. 55 dello Statuto)
1. Il Collegio dei Garanti è la suprema istanza giurisdizionale dellâAssociazione.
Ă competente a giudicare in via definitiva nei casi elencati nellâart. 81 del Regolamento.
Esprime su richiesta del Consiglio Nazionale il proprio parere vincolante sullâinterpretazione dello Statuto e del Regolamento secondo il procedimento di cui allâart. 98 del Regolamento.
Può procedere, a richiesta dellâinteressato, al riesame di tutti i casi di espulsione passati in giudicato.
2. I requisiti specifici per lâelezione dei membri del Collegio dei Garanti sono indicati dallâart. 55, c. 2, dello Statuto, cui si aggiungono quelli indicati dallâart. 27, c. 2, del Regolamento.
Il Presidente del Collegio è eletto dai membri del Collegio.
3. Il Collegio dei Garanti assolve ai propri compiti giurisdizionali seguendo il procedimento di cui al Titolo VIII, Capo II, del Regolamento.
4. Nel caso di cessazione dalla carica, ai sensi degli artt. 14, c. 3, lett. a), b) e d) e 16, c. 1 del Regolamento, subentra per i Gruppi Regionali mancanti il primo dei non eletti sino al compimento del mandato. In caso manchino i candidati votati, ma non eletti, la Consulta di Gruppo Regionale provvede alla elezione del nuovo membro.
5. Il Presidente del Collegio provvede alla composizione dei collegi giudicanti seguendo il metodo di turnazione dei membri.
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TITOLO V
LE STRUTTURE OPERATIVE
CAPO I
ATTIVITĂ AVIOLANCISTICA
Art. 44
Diffusione del Paracadutismo
(Art. 2, c. 2, lett. a) e b) dello Statuto)
1. Ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali, lâAssociazione:
a) accoglie come soci nelle proprie Sezioni tutti i congedati dalle aviotruppe dando loro la possibilitĂ di continuare lâattivitĂ aviolancistica;
b) dĂ la possibilitĂ a tutti i militari in servizio che si iscrivono allâAssociazione di poter acquisire lâattestato di paracadutista;
c) prepara allâaviolancio i giovani soci che intendono effettuare il servizio militare nelle aviotruppe o che intendono intraprendere la disciplina del paracadutismo;
d) effettua comunque corsi di paracadutismo per i soci sia con la tecnica della fune di vincolo sia con quella della caduta libera, preparando altresĂŹ gli istruttori necessari.
2. LâAssociazione organizza esercitazioni e manifestazioni paracadutistiche e partecipa alle attivitĂ di altri enti di paracadutismo anche esteri
Art. 45
Le Scuole di Paracadutismo
(Art. 59 dello Statuto)
1. Le scuole di paracadutismo sono costituite nellâambito delle Sezioni.
Le Sezioni tengono una contabilitĂ separata per le scuole da ricomprendere in quella generale della Sezione di appartenenza.
2. Le scuole di paracadutismo effettuano attivitĂ aviolancistica di interesse militare, seguendo le disposizioni allâuopo emanate dal Ministero della Difesa e dalla Segreteria Tecnica Nazionale. Possono, altresĂŹ, effettuare attivitĂ di paracadutismo seguendo le disposizioni della competente autoritĂ civile.
3. Una scuola di paracadutismo si costituisce su delibera del Consiglio Direttivo di Sezione ratificata dallâAssemblea di Sezione.
La delibera diviene esecutiva soltanto dopo lâautorizzazione del Consiglio Nazionale, da chiedere per il tramite del Consigliere Nazionale del Gruppo Regionale dâappartenenza.
Il Consigliere Nazionale inoltra la richiesta al Segretario Tecnico Nazionale con parere non vincolante. Il Segretario Tecnico Nazionale presenta la richiesta al Consiglio Nazionale attraverso la Giunta Esecutiva Nazionale, previo accertamento dei requisiti tecnici ed esprimendo in proposito parere vincolante.
LâattivitĂ paracadutistica di interesse non militare dovrĂ essere autorizzata dalla competente autoritĂ civile.
4. Il direttore di una scuola di paracadutismo è nominato dal Consiglio Direttivo di Sezione. La relativa delibera è ratificata dal Consiglio Nazionale.
Il direttore di una scuola non può ricoprire la carica di Presidente di Sezione, nÊ essere componente del Consiglio Direttivo della Sezione.
Il direttore di scuola nomina a sua volta i propri collaboratori, sottoponendo il provvedimento allâapprovazione del Consiglio Direttivo di Sezione.
5. Il Segretario Tecnico Nazionale, sentito il parere della Commissione Tecnica Nazionale di cui agli articoli 56 e seguenti dello Statuto, fissa i requisiti tecnici per la costituzione ed il funzionamento delle scuole di paracadutismo. Tutte le attivitĂ si svolgono normalmente nelle sedi di scuola e presso le Sezioni. Per motivate ragioni esse possono anche svolgersi altrove.
6. La mancanza di un solo requisito tecnico è sufficiente a far perdere lâidoneitĂ ad una scuola di paracadutismo. La mancanza di idoneità è accertata dal Segretario Tecnico nazionale, che può avvalersi dei membri della Commissione Tecnica Nazionale di cui agli articoli 56 e seguenti dello Statuto.
Art. 46
Consulta dei Direttori di Scuola di Paracadutismo
La Consulta dei Direttori di Scuola (CDS) è un organo di consulenza della Segreteria Tecnica Nazionale. Ă composta dal Presidente nella persona del Segretario Tecnico Nazionale, dallâIspettore delle Scuole di paracadutismo e da tutti di Direttori di Scuola dellâAssociazione.
La Consulta ha il compito di:
a. collaborare con la Segreteria Tecnica Nazionale per quanto attiene allâattivitĂ aviolancistica;
b. fornire consulenza per il miglioramento delle disposizioni relative allâattivitĂ svolta dalle scuole di paracadutismo.
Art. 47
Corsi di Paracadutismo
1. Ogni Sezione può istituire corsi di paracadutismo di interesse militare seguendo le disposizioni allâuopo emanate dalle autoritĂ militari e dalla Segreteria Tecnica Nazionale.
I corsi sono affidati a soci in possesso di qualifica di istruttore di paracadutismo dellâAssociazione, rilasciata per conversione di analoga qualifica militare o al termine di corsi dellâAssociazione di cui al successivo comma 5.
Lâistituzione dei corsi di paracadutismo è deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione, in base al programma annuale emanato dal Segretario Tecnico Nazionale.
2. Ai corsi possono prendere parte i soci simpatizzanti dâambo i sessi che abbiano compiuto 16 anni di etĂ . Coloro che intendono partecipare ai corsi devono inoltrare alla Sezione apposita domanda debitamente firmata. Detta domanda per i minori di 18 anni deve essere presentata e firmata da entrambi i genitori.
Lâaccettazione delle domande e la valutazione dellâefficienza fisica degli allievi sono regolate da norme emanate dal Segretario Tecnico Nazionale sentita la Commissione Tecnica Nazionale di cui allâart. 56 e segg. dello Statuto.
I corsi si svolgono in base ad un programma annuale emanato dal citato Segretario Tecnico Nazionale.
Durante i corsi devono essere tenute riunioni e conferenze tendenti ad inquadrare i partecipanti nello spirito delle tradizioni della specialitĂ e dellâAssociazione.
3. Lâeventuale allontanamento dal corso è sancito dal Consiglio Direttivo di Sezione su proposta del Direttore Tecnico di Sezione a cui ne ha fatto richiesta lâistruttore responsabile.
I partecipanti ai corsi devono essere muniti della prescritta tenuta sportiva.
Il Direttore Tecnico di Sezione deve accertare che gli istruttori responsabili, per ogni corso, tengano un apposito registro da cui risultino i nominativi dei partecipanti, lâorario delle lezioni, la frequenza e i giudizi sulle prove previste dai programmi emanati dal Segretario Tecnico Nazionale.
Il calendario di ogni singolo corso non è rigidamente definito, allo scopo di consentire agli allievi la sicura frequenza delle lezioni previste dal programma, che deve essere svolto nella sua interezza.
4. Gli allievi paracadutisti che siano stati giudicati idonei dallâistruttore, al termine del corso, vengono sottoposti agli accertamenti previsti dalla vigente normativa allâuopo emanata dallâautoritĂ militare e da quella emanata dal Segretario Tecnico Nazionale sentita la Commissione Tecnica Nazionale di cui allâart. 56 e segg. dello Statuto.
Gli allievi che, per aver superato il massimo consentito delle assenze o per deficiente addestramento, non sono riconosciuti idonei al lancio, possono essere ammessi, a giudizio insindacabile del Direttore Tecnico, a ripetere il corso.
5. Nellâambito dellâAssociazione su disposizioni della Segreteria Tecnica Nazionale vengono svolti i corsi di interesse militare, di istruttore di paracadutismo, di ripiegatore di paracadute e di direttore di lancio.
Le predette qualifiche vengono registrate in un apposito tesserino qualifiche e in un elenco nazionale che viene segnalato allâautoritĂ militare competente. Il rinnovo delle qualifiche, ove previsto, è subordinato al possesso dei requisiti prescritti dal Segretario Tecnico Nazionale sentita la Commissione Tecnica Nazionale di cui allâart. 56 e segg. dello Statuto.
6. Le Sezioni abilitate sedi di Scuola di paracadutismo, dotate di licenza ENAC, e che dispongono di personale qualificato, possono organizzare corsi per aviolancio con la tecnica della caduta libera, riservati ai soci, seguendo le disposizioni vigenti in materia.
Art. 48
Esercitazioni di Paracadutismo
1. Le esercitazioni aviolancistiche possono essere organizzate solo dalle Sezioni sede di Scuola di Paracadutismo, e comprendono aviolanci con apertura automatica a mezzo fune di vincolo e aviolanci con la tecnica della caduta libera, ad apertura comandata. Le esercitazioni di interesse militare sono organizzate e svolte secondo le disposizioni dellâautoritĂ militare.
Le altre esercitazioni seguono le normative emanate dallâautoritĂ civile competente.
2. Il Segretario Tecnico Nazionale emana periodicamente le disposizioni tecniche e organizzative per la pianificazione delle esercitazioni aviolancistiche, per quanto riguarda le esercitazioni con organizzazione militare.
3. Le manifestazioni aviolancistiche, comprendenti i campionati di paracadutismo per tutte le discipline praticate, a carattere locale e nazionale, devono essere coordinate ed autorizzate dal Segretario Tecnico Nazionale.
Art. 49
Direzione e coordinamento nella Sezione
1. Ai sensi dellâart. 22, c. 1, lett. c), dello Statuto il Direttore Tecnico è lâorgano di direzione e coordinamento dellâattivitĂ paracadutistica della Sezione della quale risponde al Consiglio Direttivo della Sezione.
2. Al Direttore Tecnico di cui allâart. 22, c. 1, lett. c) dello Statuto compete:
a) la raccolta delle Circolari e Disposizioni Permanenti emanate dalla Segreteria Tecnica;
b) il controllo della documentazione tecnica dei paracadutisti;
c) lâ ispezione, la conservazione e la custodia del materiale aviolancistico e di quello didattico della sezione;
d) dirigere i corsi degli allievi paracadutisti e le esercitazioni o manifestazioni aviolancistiche.
Art. 50 Assicurazione
1. Tutti i soci frequentatori di corsi o che svolgono attivitĂ paracadutistica di qualsiasi tipo debbono essere preventivamente coperti da assicurazione mediante adesione preventiva allo specifico contratto di assicurazione approvato dal Consiglio Nazionale.
2. Il Segretario Amministrativo Nazionale emana le disposizioni procedimentali per garantire la copertura assicurativa.
3. I soci devono essere informati dal Direttore Tecnico della Sezione che la polizza assicurativa obbligatoria costituisce la forma di garanzia minima pretesa dallâAssociazione e che non esclude altre forme assicurative per lâautotutela individuale.
Art. 51
LâUfficio Brevetti Esteri di Paracadutismo
(Art. 60 dello Statuto)
1. Lâufficio brevetti esteri di paracadutismo di cui allâart. 60 dello Statuto:
a) costituisce il riferimento delle Sezioni per lo svolgimento di attivitĂ paracadutistica allâestero;
b) promuove tali attivitĂ ricercando autonomamente opportunitĂ di scambio con Stati esteri;
c) informa dellâattivitĂ paracadutistica allâestero di cui è venuto a conoscenza le Sezioni che hanno preventivamente comunicato di essere interessate;
d) segnala la disponibilitĂ di posti per aviolanci allâestero di cui è venuto a conoscenza alle Sezioni che hanno preventivamente comunicato di essere interessate.
2. Il titolare dellâufficio brevetti esteri, nominato dal Presidente Nazionale, sentito il parere del Consiglio Nazionale, può cumulare lâincarico di responsabile delle relazioni con lâestero di cui allâart. 35, c. 4, del Regolamento.
Art. 52
La Commissione Tecnica Nazionale
(Artt. 56, 57 e 58 dello Statuto)
1. In relazione ai compiti di cui allâart. 57 dello Statuto, la Commissione Tecnica Nazionale è un organo di ricerca, studi, consulenza ed ispettivo nel settore del paracadutismo, con facoltĂ propositive.
2. Possono essere chiamati a far parte della Commissione Tecnica Nazionale istruttori di paracadutismo, direttori di lancio oppure ripiegatori di paracadute.
Il Regolamento indica quando lâintervento della Commissione Tecnica Nazionale nei vari settori di attivitĂ dellâAssociazione è obbligatorio. Ciò non esaurisce le attribuzioni dei membri della Commissione Tecnica Nazionale, cui possono essere affidati dagli organi nazionali di indirizzo e di coordinamento compiti specifici per il tramite del Segretario Tecnico Nazionale.
Art. 53
LâIspettore delle Scuole di Paracadutismo
(Art. 59 dello Statuto)
1. Il Presidente Nazionale nomina lâispettore delle scuole di paracadutismo, sentito il parere del Consiglio Nazionale.
2. Lâispettore delle scuole di paracadutismo risponde al Presidente Nazionale ed ha il compito di verificare che le strutture scolastiche operino in aderenza alle vigenti disposizioni.
3. Lâispettore delle scuole è coadiuvato da personale designato di volta in volta dal Presidente Nazionale, opera in stretto contatto con i Segretari Generale, Tecnico ed Amministrativo, può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale.
Art. 54
Relazione annuale
1. Il Segretario Tecnico Nazionale presenta alla Giunta Esecutiva Nazionale e al Consiglio Nazionale per lâapprovazione una dettagliata relazione dellâattivitĂ paracadutistica svolta nellâanno precedente alla prima riunione nellâanno successivo.
2. La relazione di cui al comma precedente viene allegata al rendiconto annuale.
CAPO II
SPORT, STAMPA E PROPAGANDA
(Artt. da 64 a 66 dello statuto)
Art. 55
Il Centro Sportivo
(Art. 61 dello Statuto)
1. LâAssociazione costituisce un proprio centro sportivo per lâorganizzazione o la partecipazione a manifestazioni sportive a livello nazionale, quando non sia conveniente incaricare una o piĂš Sezioni.
2. Il Presidente Nazionale nomina il direttore del Centro Sportivo in attuazione di una delibera del Consiglio Nazionale. Il direttore del Centro Sportivo risponde al Segretario Generale.
3. Il Centro Sportivo ha proprie disposizioni regolamentari predisposte dalla Segreteria Generale.
Art. 56
Stampa e Propaganda
(Art. 62 dello Statuto)
1. LâUfficio Stampa e Propaganda è retto da un socio nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Generale e risponde al Presidente Nazionale che ne stabilisce le norme per lâorganizzazione ed il funzionamento.
2. LâUfficio Stampa e Propaganda ha il compito di:
a. raccogliere e ordinare articoli di stampa, pubblicazioni e testimonianze riferentesi ai paracadutisti;
b. compilare e tenere aggiornato lâelenco dei Caduti in guerra e dei Caduti in pace e lâelenco dei decorati al valore militare e dei decorati al valore civile;
c. promuovere riunioni, conferenze, manifestazioni, realizzazioni di documentari cinematografici, radiofonici, televisivi e simili, tendenti a propagandare il paracadutismo;
d. commemorare date, fatti e avvenimenti relativi al paracadutismo e che con il paracadutismo hanno relazione;
e. curare la stampa e lâedizione di quelle pubblicazioni di cui lâAssociazione voglia assumere la paternitĂ ed il patrocinio;
f. promuovere la raccolta di oggetti e documenti storici da destinare al Museo dei Paracadutisti presso la caserma âGamerraâ di Pisa.
Art. 57
Rivista âFolgoreâ
(Art. 63 dello Statuto)
1. La rivista âFolgoreâ è lâorgano di stampa dellâAssociazione.
2. Il direttore responsabile dellâorgano di stampa, nominato dal Consiglio Nazionale, deve essere iscritto allâAssociazione.
3. La linea editoriale dellâorgano di stampa è stabilita dal Consiglio Nazionale. Il Presidente Nazionale vigila sullâattuazione della linea editoriale.
Il Segretario Generale dĂ attuazione alla linea editoriale nel quadro delle sue responsabilitĂ .
4. Il direttore responsabile dellâorgano di stampa risponde al Presidente Nazionale e sceglie i collaboratori fissi ed occasionali nonchĂŠ i loro scritti, organizza la redazione, pubblica i comunicati ufficiali dellâAssociazione su disposizione del Presidente Nazionale.
5. In osservanza alle disposizioni del Testo Unico sulle Imposte sul reddito, le spese e le entrate dellâorgano di stampa fanno parte integrante del bilancio nazionale dellâAssociazione evidenziate in apposito conto di sviluppo separato.
CAPO III
INIZIATIVE A FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE
(Art. 2 c. 1, lett. f) dello Statuto)
Art. 58
Protezione Civile ANPdâI
(Art. 2 lett. f) dello Statuto)
A seguito delle delibere dellâ11 luglio 2009 e del 10 marzo 2012 del Consiglio Nazionale lâAssociazione si è dotata di un proprio Organismo di Protezione Civile, provvisto di apposito Regolamento.
Il Coordinatore Nazionale della Protezione Civile ANPdâI (CNPC) e del Centro Coordinamento Interventi Operativi (CCIO) è nominato dal Consiglio Nazionale su indicazione del Presidente Nazionale dellâAssociazione.
Il Coordinatore Nazionale di Protezione Civile ANPdâI, ove necessario, presenzierĂ alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.
TITOLO VI
AMMINISTRAZIONE E RENDICONTO
CAPO I
AMMINISTRAZIONE DELLA SEZIONE
(Artt. da 65 a 68 dello Statuto)
Art. 59
Autonomia amministrativa e patrimoniale
(Artt. 20 e 65, c. 1, dello Statuto)
1. Lâautonomia amministrativa e patrimoniale, sancita dagli artt. 20 e 65, c. 1, dello Statuto conferisce alle Sezioni autonome capacitĂ di reperimento delle entrate e di effettuazione delle spese nel rispetto della normativa civilista e fiscale, delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento e delle disposizioni generali di coordinamento emanate dal Presidente Nazionale previa delibera del Consiglio Nazionale o della Giunta Esecutiva Nazionale e delle disposizioni tecniche di coordinamento emanate dal Segretario Amministrativo.
2. Ai sensi dellâart. 20 dello Statuto, il Presidente di Sezione è lâamministratore della Sezione e, come tale, è responsabile verso i soci della Sezione e verso i terzi della gestione amministrativa e patrimoniale della Sezione.
Art. 60
Il patrimonio
(Art. 64 dello Statuto)
1. Il patrimonio della Sezione di cui allâart. 64 dello Statuto è costituito dai beni acquisiti o conferiti per il perseguimento degli scopi istituzionali.
2. Tutti i beni durevoli sono iscritti ad inventario. Dallâinventario deve risultare la destinazione dei beni ed il responsabile dellâutilizzazione. I beni di consumo sono iscritti in appositi registri di carico e scarico.
3. I beni durevoli sono ammortizzati. Lâammortamento dei paracadute e dellâaltro materiale aviolancistico deve essere fatto sulla base della loro vita operativa e tenendo conto delle esigenze di sostituzione.
Art. 61
La gestione amministrativa
(Artt. 20, 22, lett. d), e 65 dello Statuto)
1. Le entrate e le spese devono trovare riferimento nel bilancio previsionale di esercizio di cui allâart. 63 del Regolamento, approvato dallâAssemblea di Sezione.
Le spese non possono superare lâimporto degli stanziamenti indicati nel bilancio previsionale. Eventuali nuove esigenze o sfondi devono essere approvati dallâAssemblea di Sezione.
2. Lâimpianto amministrativo e contabile interno, previsto dagli artt. 20, 22 lett. d), e 66, cc. 1 e 2, dello Statuto, forma oggetto di apposite disposizioni tecniche di coordinamento emanate dal Segretario Amministrativo.
Art. 62
Il rendiconto generale annuale
(Art. 66, c. 3, dello Statuto)
1. Il bilancio consuntivo di cui allâart. 66, c.3, dello Statuto, denominato dâora in poi rendiconto generale annuale, è presentato dal Consiglio Direttivo di Sezione allâAssemblea di Sezione per lâapprovazione entro i termini stabiliti dallâart. 19, c. 3, dello Statuto.
2. Il rendiconto generale annuale espone le risultanze finanziarie ed economiche della gestione amministrativa ed evidenzia, con la relazione sulla gestione del Presidente di Sezione, le attivitĂ svolte nel corso dellâanno per il perseguimento degli scopi statutari in relazione agli obiettivi programmati.
Con riferimento alle disposizioni del Testo Unico sulle Imposte dirette, il rendiconto comprende la gestione della scuola di paracadutismo, del centro operativo attivitĂ paracadutistica e delle altre gestioni istituzionali che operano nellâambito della Sezione con propria struttura, riportando le singole risultanze su conti di sviluppo separati.
Il rendiconto deve dimostrare lâassenza del fine di lucro prescritta dallâart. 2, c.1, dello Statuto esponendo nella relazione sulla gestione la programmazione dellâimpiego per fini istituzionali dellâeventuale avanzo economico.
3. Il rendiconto generale annuale è accompagnato dalla relazione del Revisore di Sezione.
4. Nella riunione dellâAssemblea di Sezione per lâapprovazione del rendiconto generale annuale, dopo la relazione del Presidente di Sezione, possono intervenire i membri del Consiglio Direttivo per illustrare singoli aspetti di competenza della gestione rendicontata. Infine il Revisore di Sezione comunica, con le motivazioni, il giudizio dellâorgano di controllo, sintetizzando il contenuto della relazione di cui al precedente comma 3.
5. La mancata approvazione del rendiconto generale annuale con mozione motivata comporta la decadenza dalla carica del Presidente di Sezione, degli altri membri del Consiglio Direttivo e del Revisore di Sezione.
Se i motivi della mancata approvazione sono amministrativo-contabili il Presidente può chiedere, per il tramite del Presidente Nazionale, la verifica del rendiconto al Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori e riconvocare lâAssemblea di Sezione per il voto definitivo entro trenta giorni dalla prima delibera.
Dopo il diniego di approvazione il Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale propone la nomina di un Commissario al Consiglio Nazionale, con lâunico scopo di riconvocare lâAssemblea di Sezione per il voto definitivo entro sessanta giorni dalla prima delibera. Nellâintervallo di tempo fra la prima mancata approvazione, e la decisione definitiva dopo la verifica del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, il Presidente di Sezione, i membri del Consiglio Direttivo ed il Revisore di Sezione restano in carica per lâordinaria amministrazione.
6. I soci devono avere la possibilitĂ di prendere visione dei dati di bilancio contestualmente allâinvio della lettera di convocazione dellâAssemblea di Sezione.
Art. 63
Il bilancio previsionale di esercizio annuale e la programmazione
(Art. 66, c. 3, dello Statuto)
1. Il bilancio preventivo di cui allâart. 66, c. 3, dello Statuto denominato dâora in poi rendiconto previsionale di esercizio annuale è presentato dal Consiglio Direttivo di Sezione allâAssemblea di Sezione per lâapprovazione nella stessa riunione di cui allâart. 62, c.1 del Regolamento.
2. Il rendiconto previsionale di esercizio annuale espone la previsione delle entrate e la programmazione delle spese per lâanno successivo a quello del rendiconto generale annuale nonchĂŠ i risultati finanziari ed economici attesi ed evidenzia, con la relazione programmatica del Presidente di Sezione, gli obiettivi e le linee strategiche per il perseguimento degli scopi dello Statuto rapportati allâattivitĂ della Sezione e non limitati allâarco temporale dellâanno oggetto della previsione. I dati previsionali sono basati sulle risultanze dellâanno precedente.
3. Il rendiconto previsionale di esercizio annuale è accompagnato da una relazione del Revisore di Sezione.
4. Il rendiconto previsionale di esercizio annuale deve garantire lâequilibrio economico.
5. In caso di mancata approvazione del rendiconto previsionale di esercizio annuale valgono le disposizioni di cui allâart. 62, c. 5, del Regolamento.
6. LâAssemblea di Sezione può approvare con modifiche il rendiconto previsionale di esercizio annuale. In tal caso, il Consiglio Direttivo di Sezione deve verificare la compatibilitĂ delle modifiche con lâequilibrio economico gestionale e ripresentare, per lâapprovazione definitiva, il rendiconto previsionale di esercizio annuale allâAssemblea entro 30 giorni con o senza le modifiche votate nella prima delibera.
7. Con la delibera definitiva sul rendiconto previsionale di esercizio annuale lâAssemblea di Sezione ratifica le entrate accertate e le spese impegnate dal 1° gennaio dellâanno oggetto di previsione, fatte salve le eventuali responsabilitĂ degli amministratori.
8. I soci devono avere la possibilitĂ di prendere visione del rendiconto previsionale di esercizio annuale contestualmente allâinvio della lettera di convocazione dellâAssemblea di Sezione.
CAPO II
AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO REGIONALE
(Art. 65, c. 2, dello Statuto)
Art. 64
Finanziamento
delle attivitĂ del Gruppo Regionale
(Art. 65, c. 2, dello Statuto)
1. Ai sensi dellâart. 65, c. 2, dello Statuto, le somme versate dalle Sezioni in proporzione al numero dei soci di ciascuna per il finanziamento delle attivitĂ del Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale sono versate su un fondo a disposizione del Consigliere Nazionale stesso.
2. La Consulta di Gruppo Regionale stabilisce la quota pro-capite da moltiplicare per il numero dei soci di ciascuna Sezione. Lâimporto risultante viene versato sul fondo di cui al precedente c. 1.
Art. 65
Spese di funzionamento
(Art. 65, c. 2 dello Statuto)
1. Sul fondo a disposizione del Gruppo Regionale gravano:
a) le spese di trasferta del Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale per atti e fatti interessanti il gruppo stesso;
b) le spese postali, telegrafiche, telefoniche, di cancelleria e simili sostenute dal Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale, per il funzionamento del gruppo;
c) le altre spese deliberate dalla Consulta del Gruppo Regionale per il funzionamento del Gruppo Regionale.
2. Il Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale registra le entrate e le uscite su un apposito libro giornale e conserva i relativi documenti giustificativi.
Art. 66
Rendiconto
1. Il Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale presenta il rendiconto delle spese alla Consulta di Gruppo Regionale in occasione della prima riunione dopo la chiusura dellâesercizio.
2. La mancata approvazione del rendiconto costituisce atto di censura per il Consigliere Nazionale di cui il Consiglio Nazionale deve essere informato.
CAPO III
AMMINISTRAZIONE NAZIONALE
(Artt. da 65 a 68 dello Statuto)
Art. 67
Limiti dellâamministrazione nazionale
(Artt. 20 e 65, c. 1, dello Statuto)
1. In relazione allâautonomia amministrativa e patrimoniale delle Sezioni, sancita dagli artt. 20 e 65,
c. 1, dello Statuto e definita dallâart. 59 del Regolamento, lâamministrazione nazionale riguarda le entrate e le spese riferite al funzionamento generale dellâAssociazione che esulano dalla competenza delle Sezioni.
2. Ai sensi degli artt. 39 e 40 dello Statuto, il Presidente Nazionale è lâamministratore dellâAssociazione a livello nazionale, con facoltĂ di delega al Segretario Amministrativo.
Art. 68
Il patrimonio
(Art. 64 dello Statuto)
1. Il patrimonio dellâAssociazione a livello nazionale di cui allâart. 64 dello Statuto è costituito dai beni mobili e immobili direttamente utilizzati per le esigenze funzionali degli organi associativi nazionali.
2. Tutti i beni durevoli sono iscritti ad inventario a cura del Segretario Amministrativo.
Dallâinventario deve risultare la destinazione dei beni ed il responsabile dellâutilizzazione. I beni di consumo sono iscritti in appositi registri di carico e scarico. I beni durevoli sono ammortizzati.
Art. 69
La gestione amministrativa
(Artt. 41, 42, 49 e 65, c. 1, dello Statuto)
1. Le entrate e le spese devono trovare riferimento nel bilancio previsionale di esercizio di cui allâart. 71
del Regolamento approvato dallâAssemblea Nazionale. Le spese non possono superare lâimporto degli stanziamenti indicati nel bilancio previsionale. Eventuali nuove esigenze o fondi devono essere approvati in via preventiva dal Consiglio Nazionale e ratificati dallâAssemblea Nazionale in sede di approvazione del rendiconto generale annuale.
2. Lâimpianto amministrativo-contabile dellâamministrazione nazionale dellâAssociazione previsto dallâart. 65, c. 1, dello Statuto forma oggetto di disposizioni tecniche ed organizzative emanate dal Segretario Amministrativo.
3. Ai sensi dellâart. 42, c. 1, lett. c), dello Statuto, il Consiglio Nazionale delibera di volta in volta sullâerogazione dei fondi associativi iscritti nel bilancio previsionale dâesercizio quando il finanziamento riguarda singole attivitĂ istituzionali. Delibera una volta sola allâinizio dellâanno quando il finanziamento riguarda spese di funzionamento ordinario.
4. In caso di necessitĂ ed urgenza, il Presidente Nazionale impegna risorse autonomamente, previa consultazione anche informale con la Giunta Esecutiva Nazionale, con lâobbligo di chiedere la ratifica allâAssemblea Nazionale ordinaria.
Art. 70
Il rendiconto generale annuale
(Art. 66, c. 3, dello Statuto)
1. Il rendiconto generale annuale nazionale dellâAssociazione è presentato dalla Giunta Esecutiva Nazionale, previa delibera del Consiglio Nazionale, allâAssemblea Nazionale annuale che, ai sensi dellâart. 35, c. 1, lett. a) dello Statuto si riunisce entro centoventi giorni dalla chiusura dellâesercizio sociale il 31 dicembre.
2. Il rendiconto generale annuale espone le risultanze finanziarie ed economiche della gestione amministrativa ed evidenzia con la relazione sulla gestione del Presidente nazionale le attivitĂ svolte nel corso dellâanno per il perseguimento degli scopi statutari, in relazione agli obbiettivi programmati. In osservanza alle disposizioni citate nellâart. 44, c. 5, del Regolamento, il rendiconto comprende la gestione della rivista âFolgoreâ di cui allâart. 56 del Regolamento, riportandone le specifiche risultanze contabili su un apposito conto di sviluppo. Ai sensi dellâart. 65, c. 1, dello Statuto, sul rendiconto figurano anche i rendiconti delle Sezioni e del centro sportivo come conti dâordine.
3. Il rendiconto annuale, è accompagnato dalla relazione del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori.
4. Nella riunione dellâAssemblea Nazionale per lâapprovazione del rendiconto generale annuale, dopo la relazione del Presidente Nazionale, interviene il Segretario Amministrativo per illustrare i dati che formano il rendiconto. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori comunica con le motivazioni il giudizio del Collegio, sintetizzando il contenuto della relazione di cui al precedente comma 3.
5. La mancata approvazione del rendiconto generale annuale con mozione motivata comporta la decadenza del Presidente Nazionale, della Giunta Esecutiva Nazionale e del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori.
In tal caso lâAssemblea elegge seduta stante un Commissario che ha lâunico compito di convocare entro trenta giorni una nuova assemblea straordinaria per eleggere i nuovi organi nazionali.
6. I Presidenti di Sezione devono avere la possibilitĂ di prendere visione dei dati di bilancio contestualmente allâinvio della lettera di convocazione dellâAssemblea nazionale.
Art. 71
Il bilancio previsionale di esercizio annuale e la programmazione
(Art. 66, c. 3, dello Statuto)
1. Il bilancio previsionale di esercizio annuale di cui allâart. 66, c. 3, dello Statuto è presentato dalla Giunta Esecutiva Nazionale, previa delibera del Consiglio Nazionale, allâAssemblea Nazionale nella stessa riunione di cui allâart. 70, c. 1 del Regolamento.
2. Le disposizioni di cui allâart. 63, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del Regolamento valgono anche per lâapprovazione del bilancio previsionale di esercizio annuale dellâamministrazione nazionale, âmutatis mutandisâ e con la variante di cui al comma seguente.
3. Il termine di ripresentazione allâAssemblea nazionale del bilancio previsionale di esercizio annuale riportato nellâart. 63, c. 6, del Regolamento è di sessanta giorni.
Art. 72
PubblicitĂ dei bilanci
Il rendiconto generale annuale ed il bilancio previsionale di esercizio annuale dellâamministrazione nazionale sono pubblicati sulla rivista âFolgoreâ.
TITOLO VII
IL COMMISSARIAMENTO
CAPO I
IL COMMISSARIAMENTO DELLA SEZIONE
(Artt. 42 e 46 dello Statuto)
Art. 73
Presupposti
1. Il commissariamento di una Sezione è lâultimo tentativo di mantenere aperta una Sezione in procinto di cessare di operare, ai sensi dellâart. 29 del Regolamento.
2. LâincapacitĂ o lâimpossibilitĂ di funzionamento si verificano per disaccordi in seno al Consiglio Direttivo di Sezione che ne bloccano lâattivitĂ , incapacitĂ dellâAssemblea di nominare il nuovo Consiglio Direttivo dopo la mancata approvazione del rendiconto generale annuale o del rendiconto previsionale di esercizio annuale, impossibilitĂ di far fronte alle obbligazioni finanziarie, conflittualitĂ interna generalizzata ed ogni altra situazione che non consente il libero formarsi della volontĂ collettiva dei soci della Sezione attraverso gli organi di Sezione.
Art. 74
Delibera del commissariamento
(Artt. 42, c. 1, lett. f) e 46, c. 1, lett. c) dello Statuto)
1. Ai sensi dellâart. 42, c. 1 lett. f), e dellâart. 46, c. 1, lett. c), dello Statuto, il commissariamento di una Sezione viene deliberato dal Consiglio Nazionale su motivata proposta della Giunta Esecutiva Nazionale al termine del procedimento di cui allâart. 76 del Regolamento.
2. Contestualmente alla delibera di commissariamento, il Consiglio Nazionale nomina il Commissario straordinario di Sezione che deve essere un socio ordinario designato dalla Giunta Esecutiva Nazionale su proposta del Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale di cui fa parte la Sezione.
3. Il commissariamento della Sezione non può superare i sei mesi e deve essere immediatamente comunicato a tutti gli organi associativi.
Art. 75
Il Commissario Straordinario di Sezione
1. Il Commissario, straordinario di Sezione esautora tutti i titolari delle cariche sociali ed assume la direzione dellâattivitĂ per lâordinaria amministrazione.
Prende le iniziative necessarie per rimuovere le cause che hanno condotto allâincapacitĂ o allâimpossibilitĂ di funzionamento della Sezione.
Completa la ricostruzione e la riorganizzazione della Sezione convocando lâAssemblea di Sezione per lâelezione dei titolari delle cariche sociali.
2. Il Commissario straordinario di Sezione può farsi coadiuvare da fiduciari per lâassolvimento del compito.
3. Il Commissario straordinario rappresenta la Sezione tranne quando viene svolta una funzione di rappresentanza della volontĂ dei soci.
4. Il Commissario straordinario di Sezione è assoggettato alla stessa disciplina prevista per il Presidente di Sezione.
Art. 76
Procedimento di commissariamento
1. Hanno facoltĂ di avanzare motivate richieste di commissariamento alla Giunta Esecutiva Nazionale per il tramite del Presidente nazionale:
a) lâAssemblea di Sezione;
b) il Consiglio Direttivo di Sezione;
c) il Consigliere Nazionale del Gruppo Regionale di appartenenza della Sezione;
d) i membri della Giunta Esecutiva Nazionale;
e) il Presidente Nazionale.
2. La Giunta Esecutiva Nazionale inizia autonomamente il procedimento di commissariamento quando viene a conoscenza dellâesistenza dei presupposti di cui allâart. 73, c. 2, del Regolamento.
3. La Giunta Esecutiva Nazionale entro dieci giorni dallâarrivo della richiesta di commissariamento o prima di agire dâiniziativa dispone un sopralluogo per verificare le condizioni della Sezione.
Sulle basi delle risultanze del sopralluogo, la Giunta Esecutiva Nazionale delibera se proporre o meno il commissariamento al Consiglio Nazionale.
4. Dopo la delibera del Consiglio Nazionale, lâatto di commissariamento e di nomina del Commissario straordinario compete al Presidente Nazionale. Nellâatto di nomina devono essere indicati i presupposti del commissariamento ed i compiti del Commissario.
Art. 77
Fine del commissariamento
1. Il commissariamento ha fine con la ricostituzione della struttura organizzativa della Sezione sancita dallâAssemblea di Sezione con lâelezione dei titolari delle cariche sociali, ovvero con la cessazione della sezione ai sensi dellâart. 29 del presente Regolamento.
2. Il Commissario straordinario dĂ comunicazione ufficiale alla Giunta Esecutiva Nazionale del ripristino della normalitĂ , accompagnata da una relazione dellâattivitĂ svolta.
La Giunta Esecutiva Nazionale informa il Consiglio Nazionale.
3. Se il ripristino della normalitĂ non avviene entro sei mesi, il Commissario straordinario decade e la Sezione cessa di esistere ai sensi dellâart. 29, c. 1, del Regolamento, a meno che non sia dimostrata lâinattivitĂ del Commissario.
In questâultimo caso si configurano i presupposti di necessitĂ ed urgenza e la Giunta Esecutiva Nazionale provvede dâiniziativa alla nomina di un nuovo Commissario straordinario il cui mandato non può superare i tre mesi.
4. La fine del commissariamento deve essere immediatamente comunicata a tutti gli organi associativi.
CAPO II
IL COMMISSARIAMENTO DEL GRUPPO REGIONALE E DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI NAZIONALI
Art. 78
Commissariamento del Gruppo Regionale
(Artt. 42, c. 1, lett. f), e 46, c. 1, lett. c), dello Statuto)
1. Il commissariamento di un Gruppo Regionale ha lo scopo di superare una momentanea crisi organizzativa.
2. Per il commissariamento del Gruppo Regionale valgono âmutatis mutandisâ le norme di cui agli artt. 73, 74, 75 e 76 del Regolamento con le varianti di cui al seguente comma 3.
3. Hanno facoltĂ di avanzare al Consiglio Nazionale motivate richieste di commissariamento del Gruppo Regionale:
a) la Consulta di Gruppo Regionale;
b) i membri della Giunta Esecutiva Nazionale.
La Giunta Esecutiva Nazionale inizia autonomamente il procedimento di commissariamento quando viene a conoscenza dei presupposti di cui al precedente comma 1.
Art. 79
Commissariamento degli Organi Associativi Nazionali
1. La potestĂ di commissariare il complesso degli organi associativi nazionali è dellâautoritĂ che approva lo Statuto dellâAssociazione.
2. In ambito associativo, solo lâAssemblea Nazionale può deliberare su una richiesta di commissariamento.
TITOLO VIII
IL SISTEMA DELLE GARANZIE
CAPO I
LA SANZIONE DELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI
Art. 80
Le infrazioni disciplinari
(Art. 69 dello Statuto)
1. Il socio commette infrazione disciplinare quando:
a) viola con parole, scritti, atti, fatti ed omissioni le norme statutarie e regolamentari e quelle contenute nelle altre disposizioni interne ed esterne che regolano la vita associativa;
b) non esegue o esegue con negligenza i compiti a lui affidati;
c) tiene in ambito associativo e nella vita civile condotte in contrasto o incompatibili con gli scopi indicati dallâart. 2 dello Statuto;
d) compie atti, fatti ed omissioni contrari alla vita ed allâindirizzo associativo (art. 69 b. Statuto), anche con riferimento a:
– ricorso ai mezzi di comunicazione di massa contro lâAssociazione o contro disposizioni dei suoi organi.
– ricorso ad organi esterni contro provvedimenti/determinazioni degli organi interni, senza attendere il pronunciamento di questi ultimi, o senza effettuare o attendere il risultato del previsto reclamo gerarchico per le questioni non di carattere disciplinare. In questi casi, in attesa del pronunciamento dellâorgano esterno adito, il socio viene messo nella posizione cautelativa di sospensione temporanea da ogni attivitĂ associativa.
Per quanto non rappresenti infrazione disciplinare, il ricorso ad organi esterni dopo il pronunciamento degli organi interni fa scattare lo stesso provvedimento cautelativo di sospensione temporanea da ogni attivitĂ associativa in attesa del pronunciamento dellâautoritĂ esterna adita. Lâeventuale giudizio sfavorevole per lâinteressato da parte di questâultima innesca procedimento disciplinare interno.
Le infrazioni devono sostanziarsi nella lesione o messa in pericolo di un interesse associativo sancito dallo Statuto e/o della dignitĂ e/o immagine dellâAssociazione stessa e dei suoi organi. Deve essere provata la riferibilitĂ psichica del fatto allâagente.
2. Il socio che commette infrazione disciplinare viene sottoposto ad un procedimento disciplinare, che deve concludersi, pena la decadenza, con un giudizio di condanna o di proscioglimento entro i termini indicati dal Regolamento.
I soci condannati per reati non colposi ed i soci che risultino nelle situazioni di cui allâart. 11, c. 2, dello Statuto vengono sottoposti a procedimento disciplinare per verificare lâesistenza dei requisiti di appartenenza allâAssociazione.
Art. 81
I provvedimenti disciplinari
(Art. 70, c. 1, dello Statuto)
1. Il richiamo verbale di cui allâart. 70, c. 1, lett. a), dello Statuto viene inflitto quando le infrazioni sono di marginale pregiudizio agli interessi associativi.
La censura scritta di cui alla lett. b) della disposizione citata viene inflitta quando lâentitĂ del pregiudizio pur superando la soglia della marginalitĂ resta limitata.
La censura solenne di cui alla lett. c) della disposizione citata viene inflitta quando lâentitĂ del pregiudizio arrecato è di portata piĂš ampia senza investire interessi generali dellâAssociazione.
2. La sospensione fino al massimo di un anno della attivitĂ aviolancistica di cui allâart. 70, c. 1, lett. d), dello Statuto, viene inflitta quando trattasi di infrazioni che riguardano tale settore e che non provocano grave pregiudizio agli interessi associativi. Può essere inflitta soltanto a soci che esplicano attivitĂ nel settore aviolancistico.
3. La sospensione fino al massimo di un anno da ogni forma di vita associativa di cui allâart. 70, c. 1, lett. e), dello Statuto, viene inflitta quando le infrazioni recano grave pregiudizio alla vita associativa.
4. Lâespulsione dallâAssociazione di cui allâart. 70, c. 1, lett. f), dello Statuto, viene inflitta in caso di infrazione che lede o mette in grave pericolo un interesse vitale dellâAssociazione.
Art. 82
Giurisdizione
(Art. 20, c. 1, , Art. 41, Art. 51, Art. 53, Art. 54,
Art. 55, Art. 69, Art. 70, Art. 71 e Art. 72, dello Statuto)
1. Per i provvedimenti disciplinari di cui allâart. 70 dello Statuto è competente a giudicare in primo grado:
a) il Presidente di Sezione o il Consiglio Direttivo di Sezione, per tutti i soci della Sezione;
b) il Consigliere Nazionale del Gruppo Regionale per tutti i soci delle Sezioni del Gruppo Regionale, ivi compresi i membri del Consiglio Direttivo ed il Revisore di Sezione, esclusi i Presidenti delle Sezioni.
2. Per tutti i provvedimenti disciplinari di cui allâart. 70, c. 1, dello Statuto e per verificare lâesistenza dei requisiti di appartenenza allâAssociazione dei soci che hanno subito una condanna penale ai sensi dellâart. 69 dello Statuto è competente a giudicare in primo grado il Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Garanti è competente a giudicare in unico grado di giudizio per il singolo membro dello stesso Collegio deferito per i provvedimenti e le verifiche di cui al periodo precedente.
3. Ă competente a giudicare in secondo grado in merito alle decisioni degli organi giudicanti di primo grado:
a) il Collegio dei Probiviri;
b) il Collegio dei Garanti: per le decisioni del Collegio dei Probiviri.
4. Ă competente al deferimento al Collegio dei Probiviri:
a) il Presidente di Sezione o il Consiglio Direttivo di Sezione per tutti i soci della Sezione;
b) il Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale per tutti i soci delle Sezioni del Gruppo Regionale;
c) il titolare di una carica nazionale: per i soci addetti al rispettivo settore tecnico-funzionale. Ă competente al deferimento al Collegio dei Probiviri il Presidente Nazionale per tutti i soci.
Il Presidente Nazionale può essere deferito al Collegio dei Garanti dal Vice Presidente Nazionale, previa delibera del Consiglio Nazionale.
Lâorgano deferente si identifica con lâorgano giudicante quando la competenza a giudicare è del Presidente di Sezione, del Consiglio Direttivo di Sezione, del Consigliere Nazionale.
CAPO II
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 83
Requisiti della denuncia di infrazione disciplinare
1. La denuncia deve essere presentata per iscritto e firmata e deve:
a) riferirsi a fatti ed atti concreti che realizzano lâinfrazione e non a mere ipotesi sulle occasioni che le circostanze potrebbero aver offerto allâaccusato;
b) identificare chiaramente il presunto autore o i presunti autori dellâinfrazione;
c) indicare le prove o gli indizi convincenti anche allegando documenti e referti e, se ci sono, indicare i testimoni e le persone informate sui fatti.
La mancanza di uno solo dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), rende non valida la denuncia presentata.
2. Non sono ammesse le denunce generiche o di tipo ambientale. Non sono ammesse le denunce contenenti considerazioni personali, apprezzamenti ed insulti nei confronti dellâaccusato.
Le denunce anonime non sono prese in considerazione.
Art. 84
Il procedimento di deferimento
1. I soci possono denunciare le infrazioni disciplinari di cui allâart. 69 dello Statuto, come specificate nellâart. 80, c. 1, del Regolamento, allâorgano competente al deferimento del denunciato indicato nellâart. 82, c. 4, del Regolamento.
2. Lâorgano competente al deferimento esegue accertamenti sommari per verificare la validitĂ della denuncia.
Se la denuncia avente i requisiti di cui allâart. 83 del Regolamento, risulta non manifestatamente infondata, lâorgano competente al deferimento la invia, entro dieci giorni dalla ricezione, allâorgano giudicante competente per giurisdizione secondo la gravitĂ del provvedimento disciplinare che la presunta infrazione comporta, dandone avviso al denunciato con la specificazione degli addebiti contestati.
3. Lâorgano giudicante quando ritiene che la denuncia ricevuta comporti un provvedimento disciplinare che esula dalla sua competenza, invia gli atti allâorgano giudicante competente, informando lâorgano deferente e il denunciato.
4. Lâorgano competente al deferimento può attivarsi dâiniziativa quando viene a conoscenza di unâinfrazione commessa da un socio della circoscrizione di sua competenza.
In tal caso nel deferimento deve indicare la fonte della notizia che non può essere una lettera anonima. Lâatto di deferimento ha i requisiti della denuncia.
5. A prescindere dallâautoritĂ titolare del deferimento, il Presidente Nazionale ha la facoltĂ di esprimere il suo motivato parere sulla questione (di persona o per iscritto). La promozione di azioni disciplinari nei confronti di soci titolari di cariche/incarichi nazionali sono di sua competenza.
Art. 85
Il giudizio di primo grado
1. I membri del Collegio giudicante hanno lâobbligo di astenersi dal giudizio quando sono legati da vincoli di parentela con una delle parti, hanno deposto come testi nellâistruttoria, hanno un interesse personale e diretto al giudicato e, facoltativamente, in ogni caso in cui lo ritengono necessario ai fini dellâequitĂ del giudicato stesso. Se non lo fanno, il socio deferito può proporre motivata istanza di ricusazione al Collegio giudicante di secondo grado. I membri del Collegio astenuti o ricusati sono sostituiti a cura del Presidente del Collegio.
2. Il Presidente del Collegio, ricevuto il deferimento, provvede senza indugio a designare e convocare i membri del Collegio giudicante.
Il Collegio giudicante si riunisce entro venti giorni dalla ricezione del deferimento, ratifica le eventuali astensioni e nomina nel suo seno, ove necessario e/o opportuno, un relatore cui è affidata lâistruttoria formale del giudizio.
Il Presidente del Collegio invia al presunto responsabile una comunicazione preliminare con indicazione della composizione del Collegio giudicante, dellâeventuale relatore e dellâeventuale udienza di comparizione.
Il relatore può interrogare il presunto responsabile e le persone che possono essere informate sui fatti, assumere prove mediante lâescussione di testi, assumere prove mediante lâacquisizione di documenti e referti, chiedere un supplemento di informazioni allâorgano deferente, condurre e disporre accertamenti vari. I soci sono obbligati ad aderire alle richieste del relatore.
Nellâespletamento dei suoi compiti, il relatore può fissare termini non inferiori a dieci giorni e non superiori a trenta giorni. In ogni caso, lâistruttoria formale non può durare piĂš di sessanta giorni dalla data del ricevimento del deferimento.
Il Collegio può delegare i propri poteri istruttori per ogni singolo caso e, con mandato, a soci di sua fiducia.
3. La decisione del Collegio deve risultare da un motivato provvedimento che faccia risultare anche formalmente la sintesi del contraddittorio col presunto responsabile.
Il provvedimento viene inviato allâorgano deferente entro venti giorni dalla delibera.
Questi provvede, entro dieci giorni dalla ricezione, alla notifica al convenuto in giudizio ed alla comunicazione al Presidente Nazionale.
Decorsi i termini per la presentazione del ricorso allâorgano giudicante di secondo grado, lâorgano deferente dĂ immediatamente esecuzione al provvedimento.
4. Il presunto responsabile può farsi assistere in ogni fase del procedimento da un socio di sua fiducia.
5. Le riunioni, gli atti e le deliberazioni del Collegio debbono essere verbalizzati e trascritti sul registro dei verbali aggiornato a cura del Presidente del Collegio e conservato presso la Segreteria Generale, ai sensi dellâart. 47 dello Statuto.
6. I termini indicati nei commi precedenti sono perentori. La loro scadenza provoca la decadenza del procedimento. Tutti i sopracitati termini sono sospesi dal 1° al 31 del mese di agosto.
7. I giudizi si conformano ai principi generali giurisprudenziali recepiti dellâordinamento giuridico della Repubblica Italiana.
Art. 86
Il ricorso
(Art. 71 dello Statuto)
1. Ai sensi dellâart. 71, c. 2, dello Statuto, il ricorso al Collegio giudicante di secondo grado dellâinteressato, dellâorgano deferente e del Presidente Nazionale deve essere proposto entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento adottato dal Collegio giudicante di primo grado per il tramite dellâorgano che ha effettuato il deferimento.
Questi inoltra il ricorso senza ulteriori atti entro dieci giorni dal ricevimento.
2. Il ricorso si sostanzia nella presentazione di una memoria di confutazione delle motivazioni che stanno alla base del provvedimento adottato dal Collegio giudicante di primo grado.
Possono anche essere presentati nuovi elementi di fatto connessi con la vicenda.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi lâorgano deferente e il Presidente Nazionale possono ricorrere in via incidentale al collegio giudicante di secondo grado.
In caso di accoglimento del ricorso incidentale, è possibile lâaggravamento della sanzione irrogata.
Art. 87
Il giudizio di secondo grado
1. Il giudizio di secondo grado si svolge con lo stesso procedimento e gli stessi termini perentori di cui allâart. 84 del Regolamento, con le varianti indicate nei commi seguenti.
2. Lâistruttoria formale di cui allâart. 83, c. 2 del Regolamento è facoltativa, a meno che il ricorrente non abbia presentato nuovi elementi di fatto.
Lâistruttoria formale di secondo grado non può essere delegata.
3. Il ricorrente può inviare unâulteriore memoria difensiva o può chiedere di essere sentito dal Collegio giudicante.
Art. 88
La ricusazione
1. Lâistanza di ricusazione deve essere trasmessa dal presunto responsabile al Collegio giudicante di secondo grado entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione preliminare di cui allâart. 84,
c. 2, del Regolamento.
2. La richiesta di ricusazione deve essere inoltrata dallâorgano deferente al Collegio giudicante di secondo grado entro dieci giorni dalla ricezione.
3. Il Collegio giudicante di secondo grado decide entro dieci giorni e notifica la sua decisione entro dieci giorni al Collegio giudicante di primo grado ed al presunto responsabile. La decisione è definitiva.
4. Durante il procedimento di ricusazione il procedimento disciplinare è sospeso. La mancata decisione entro i termini indicati comporta lâaccoglimento automatico della richiesta di ricusazione.
5. La ricusazione non può essere proposta quando il grado di giudizio è unico.
CAPO III
IL GIURĂ DâONORE
(Artt. 32 e 54 dello Statuto)
Art. 89
Controversie insorte fra soci a livello nazionale
(Art. 52 c. 1, lett. c), dello Statuto)
1. Le controversie insorte per motivi personali fra soci appartenenti a Sezioni di Gruppi
Regionali diversi, fra Presidenti di Sezione, fra un Presidente di Sezione e un socio, fra i Consiglieri Nazionali, fra un Consigliere Nazionale e un socio, fra i titolari delle cariche e degli incarichi nazionali e fra questi ultimi e un Consigliere Nazionale o un Presidente di Sezione o un socio, possono essere risolte con un lodo arbitrale del Collegio dei Probiviri costituito in GiurĂŹ dâOnore qualora le parti ne facciano esplicita richiesta, dichiarando di rimettersi alle decisioni di tale organo.
2. Le controversie fra i soci, di cui al precedente comma 1, insorte per motivi dâufficio sono di competenza del GiurĂŹ dâOnore di cui al giĂ citato comma qualora una delle parti ne richieda il lodo.
3. La richiesta dâintervento è avanzata per il tramite del Presidente Nazionale.
4. Le parti rimettono al GiurĂŹ dâOnore una memoria scritta dei fatti in contestazione e, a richiesta, espongono verbalmente le loro ragioni a tale organo.
5. Il GiurĂŹ dâOnore è composto da tre membri del Collegio dei Probiviri.
6. Il lodo del GiurĂŹ dâOnore viene verbalizzato e trascritto sul libro dei verbali del Collegio dei Probiviri e viene comunicato per iscritto alle parti con la motivazione entro quindici giorni dallâemissione.
CAPO IV
RECLAMO GERARCHICO
E RIESAME DEI CASI DI ESPULSIONE
(Artt. 58, 76 e 77 dello Statuto)
Art. 90
Reclamo gerarchico
(Artt. 73 e 74 dello Statuto)
1. Il reclamo gerarchico ai sensi dellâart. 73, c. 1, dello Statuto contro le decisioni degli organi associativi che non rivestono carattere disciplinare è ammesso quando lâatto contestato lede, per eccesso di potere, un interesse personale del socio.
2. Il reclamo debitamente motivato e documentato viene presentato dallâinteressato, pena la decadenza del diritto, entro trenta giorni dellâavvenuta notifica della decisione impugnata allâorgano che ha emesso il provvedimento.
Questâultimo deve inoltrarlo alle autoritĂ di cui allâart. 73, c. 2, dello Statuto munito delle proprie osservazioni, anche se lo ritiene manifestamente infondato.
3. La decisione delle autoritĂ di cui allâart. 73, c. 2, dello Statuto è definitiva salva restando lâazione per infrazione disciplinare.
Art. 91
Riesame
casi di espulsione
(Art. 55, c. 5)
1. Il Collegio dei Garanti procede al riesame dei casi di espulsione passati in giudicato quando il richiedente produce elementi nuovi anche sotto il profilo giuridico e giurisprudenziale.
La richiesta di riesame viene presentata al Presidente Nazionale che la inoltra al Collegio dei Garanti dopo averla corredata degli atti relativi al provvedimento di espulsione.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI
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CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE
Art. 92
Assistenza
(Art. 2, c. 1, lett. g) dello Statuto)
1. Per lâassistenza ai soci di cui allâart. 2, c. 1, lett. g), dello Statuto è istituito un fondo nazionale alimentato da versamenti dei soci.
2. Le modalitĂ di gestione del fondo sono riportate in appositi disposizioni regolamentari approvate dal Consiglio Nazionale.
Art. 93
Feste sociali
(Art. 3 dello Statuto)
1. Il 23 ottobre ricorre lâanniversario della battaglia El Alamein. Tutte le Sezioni sono tenute a commemorare tale avvenimento partecipando alla Festa della SpecialitĂ che si svolge tutti gli anni presso la Brigata Paracadutisti âFolgoreâ.
In caso di assenza di rappresentanza con labaro dovrĂ essere fornita valida e comprovata giustificazione alla Presidenza Nazionale.
2. Il 29 settembre ricorre la festa di San Michele Arcangelo, patrono della SpecialitĂ dei paracadutisti militari. Patrona dellâAssociazione è Santa Gemma Galgani che si festeggia il 16 maggio.
Art. 94
Raduno Nazionale
(Art. 3, c. 1, dello Statuto)
1. La data e la localitĂ del Raduno Nazionale vengono stabilite di volta in volta dallâAssemblea Nazionale nel corso dei lavori dellâAssemblea stessa quando una Sezione si proponga per lâorganizzazione.
2. Lâorganizzazione del Raduno è affidata dal Consiglio Nazionale, ad un comitato organizzatore del quale sono membri di diritto con funzioni di impostazione e di controllo il Segretario Generale e il Segretario Amministrativo.
Fanno parte del comitato organizzatore: il Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale e il Presidente della Sezione nel cui territorio avrĂ luogo il Raduno. In seno a tale comitato verrĂ eletto un Presidente che ne coordina le attivitĂ .
3. Il finanziamento del raduno è a carico della Sezione richiedente. Il Consiglio Nazionale delibera il contributo da erogare ai sensi dellâart. 42, c. 1, lett. c), dello Statuto.
4. Tutti gli organi sociali devono promuovere al massimo la partecipazione al Raduno tenendo presente che esso riguarda tutti i Paracadutisti dâItalia anche se non iscritti allâAssociazione.
Deve essere anche promossa la partecipazione di autoritĂ civili e militari, familiari dei soci, congiunti dei caduti, amici dei paracadutisti e dei cittadini in genere.
5. Il comitato organizzatore deve:
a) presentare al Consiglio Nazionale il programma e relativo bilancio preventivo per lâapprovazione;
b) prendere contatti con autoritĂ , enti, ditte varie per la disponibilitĂ di locali, mezzi, personale, etc. necessari al regolare svolgimento delle manifestazioni;
c) provvedere alla compilazione dellâelenco degli invitati, allâordinazione di medaglie ricordo, distintivo, ecc., per i radunisti;
d) provvedere agli alloggiamenti, vettovagliamento, trasporto dei radunisti;
e) procedere alla liquidazione delle spese, nei limiti dei fondi stanziati;
f) presentare al Consiglio Nazionale il bilancio consuntivo ed una breve relazione dalla quale risultino i dati essenziali del Raduno, eventuali disservizi rilevati, osservazioni varie.
Art. 95
Altre disposizioni varie
(Artt. da 75 a 78 dello Statuto)
1. Le Sezioni che intendono effettuare gemellaggi con altre Sezioni sono tenute a informare la segreteria generale che provvederĂ per quanto di propria competenza. La segreteria generale costituirĂ un apposito albo, dove saranno riportate tutte le Sezioni gemellate, italiane ed estere.
2. Lâemblema dellâAssociazione è costituito da un paracadute, attraversato da una folgore, sul quale stanno sovrapposti unâala e un gladio come indicato nellâallegato n. 1 allo Statuto. Lâemblema viene riportato sulla carta intestata, sia degli organi nazionali, sia quelli periferici, sui timbri e sigilli, sulle tessere, schede, libretti di volo e di lancio e su ogni altro documento associativo; viene inoltre, riportato su manifesti, targhe, cartelli, bracciali e su quanto altro indichi lâappartenenza allâAssociazione.
Ogni altro emblema non ufficiale deve ritenersi irregolare.
3. Il distintivo sociale, secondo il modello approvato, è costituito da un paracadute in campo azzurro, fiancheggiato da due ali ai lati del fascio funicolare. Le ali sono in metallo dorato, la calotta in smalto bianco. Il distintivo sociale va portato allâocchiello della giacca o del soprabito, comunque sul lato sinistro del petto.
Chi porta il distintivo deve, a richiesta, dimostrare il diritto a fregiarsene. Ogni altro distintivo non ufficiale deve ritenersi irregolare.
4. Le insegne vengono confezionate in stoffa di colore azzurro sul davanti e tricolore verticale (verde a sinistra) sul retro. Le parti metalliche, aste e traversini, sono in metallo bianco, i termini e le lance in metallo dorato. Ricami, lettere, cordonature e frange sono in colore giallo oro. La folgore che attraversa il fascio funicolare è di colore rosso sangue.
5. Le insegne escono dalle sedi e si presentano in pubblico sempre con la scorta di due paracadutisti. Sia lâalfiere che la scorta devono essere abbigliati con copricapo regolamentare e abito associativo: giacca blu, pantaloni grigi, camicia di colore chiaro, cravatta associativa e scudetto ANPdâI allâaltezza del taschino sinistro della giacca.
6. Lâuniforme da aviolancio e ginnica è quella fissata dalla Segreteria Tecnica Nazionale. Il copricapo associativo è il basco amaranto con fregio dellâunitĂ paracadutista di appartenenza. Per i soci aggregati, aspiranti e simpatizzanti, il fregio è quello dellâAssociazione.
Purtuttavia, coloro che durante la permanenza presso i Reparti in armi hanno indossato un copricapo differente da quello menzionato al sopracitato paragrafo, in alternativa, sono autorizzati a calzare il copricapo in uso presso il Reparto di appartenenza durante la loro permanenza (esempio: cappello alpino per i Reparti alpini, basco âcakiâ per gli appartenenti al primo periodo di ricostituzione delle Aviotruppe, basco âverdeâ per coloro che hanno prestato servizio dal 1960 al 1967, basco verde (scuro) per gli appartenenti al Comsubin, etc.
7. LâAssociazione ha un servizio di economato che provvede allâapprovvigionamento di materiale, stampati e di quanto altro ha attinenza con la vita associativa le cui modalitĂ gestionali sono riportate in un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 96
Differimento dellâincompatibilitĂ fra le cariche
Per i titolari âpro temporeâ delle cariche sociali eletti prima dellâentrata in vigore dello Statuto le incompatibilitĂ fra le cariche hanno effetto dal rinnovo delle cariche stesse per scadenza del mandato o per altre cause.
Art. 96 bis
Le norme dellâarticolo 96 si estendono ai Collegi dei Probiviri e dei Garanti.
Art. 97
Varianti al Regolamento ed allo Statuto
1. Per variare il Regolamento occorre la presenza di almeno tre quarti dei membri del Consiglio Nazionale ed una maggioranza del 70% dei voti esprimibili ai sensi dellâart. 42, c. 1 lett. a) dello Statuto.
2. Le proposte di varianti al Regolamento devono essere presentate, con le debite motivazioni, dai membri del Consiglio Nazionale nella riunione dellâorgano precedente a quella in cui si delibererĂ sulla proposta.
3. Le varianti al regolamento approvate dal Consiglio Nazionale entrano immediatamente in vigore, e devono essere comunque sottoposte allâAssemblea Nazionale per la ratifica nella prima riunione di tale organo dopo lâapprovazione.
4. Le proposte di varianti allo Statuto sono approvate dal Consiglio Nazionale con la stessa maggioranza qualificata di cui al precedente comma 1.
5. La presentazione e lâapprovazione delle proposte di varianti allo Statuto segue il procedimento di cui ai precedenti commi 1 e 2.
Art. 98
Interpretazione dello Statuto e del Regolamento
(Art. 55 dello Statuto)
1. Le controversie interpretative delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento devono essere formalizzate dal Presidente Nazionale e presentate al Consiglio Nazionale con delibera della Giunta Esecutiva Nazionale.
Il Consiglio Nazionale delibera se avanzare o meno richiesta di interpretazione vincolante al Collegio dei garanti ai sensi dellâart. 55 dello Statuto.
2. La richiesta di interpretazione deve riguardare questioni di interesse generale rilevate dagli organi sociali nello svolgimento delle attivitĂ istituzionali.
3. Ă fatta salva la facoltĂ del Consiglio Nazionale di chiedere allâAssemblea Nazionale lâinterpretazione autentica della disposizione.
In tal caso la seduta dellâAssemblea Nazionale deve osservare le regole per le varianti allo Statuto.
Art. 99
Entrata in vigore del Regolamento
1. Ai sensi dellâart. 78 dello Statuto, il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo allâapprovazione del Consiglio Nazionale e alla ratifica da parte dellâAssemblea Nazionale.
2. Sono abrogate le disposizioni contenute nel Regolamento approvato in data 17 marzo 2007 dal Consiglio Nazionale e successive integrazioni.
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Allegato A) al Regolamento Associativo
ELEZIONI ALLE CARICHE NAZIONALI
(Testo approvato dallâAssemblea Nazionale 1/2.IV.2000) e integrato:
a.) con le modifiche apportate nella riunione del C.N. del 13-12-2008
b.) con le modifiche apportate in sede di consiglio nazionale del 17-12-2011 per lâarmonizzazione con le norme contenute nello Statuto
A. Le elezioni alle cariche nazionali si svolgono ogni tre anni:
1. nel corso dellâAssemblea Nazionale per:
a. la Giunta Esecutiva Nazionale i cui componenti:
– il Presidente Nazionale;
– il Vice Presidente Nazionale;
– il Segretario Generale;
– il Segretario Tecnico;
– il Segretario Amministrativo;
sono presenti in unâunica lista che fa riferimento al Presidente Nazionale.
b. il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori.
2. nel corso nella Consulta Regionale precedente lâAssemblea Nazionale elettiva (ciascuna consulta per le cariche di propria competenza) per:
a. Consigliere di Gruppo Regionale;
b. Proboviro;
c. Garante.
B. In ordine allâiter da seguire vanno osservate le seguenti norme:
1. non oltre trenta giorni prima dellâAssemblea Nazionale elettiva dovranno pervenire alla Presidenza Nazionale (Segreteria Generale) i nominativi dei candidati:
– alla GEN tramite la sezione di appartenenza del candidato a Presidente Nazionale
– al Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori tramite la Sezione di appartenenza dei candidati corredati da:
– foglio matricolare, per coloro che hanno prestato servizio militare;
– attestato di abilitazione al lancio dellâANPdâI, per i soci aggregati;
– certificato penale di ciascun componente della GEN e del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori.
2. Per il controllo della regolaritĂ delle candidature viene nominata dal Consiglio Nazionale una Commissione Elettorale (1 Presidente + 2 membri) che opererĂ presso la Presidenza Nazionale e valuterĂ :
– preventivamente, lâammissibilitĂ delle candidature relative alla GEN e al Collegio Nazionale dei Revisori;
– successivamente allâelezione, il possesso dei requisiti dei Consiglieri Nazionali, Probiviri e Garanti i cui requisiti saranno stati, comunque preventivamente esaminati in sede di Gruppo Regionale.
3. Le candidature alla Giunta Esecutiva Nazionale e al Collegio Nazionale dei Revisori, se rispondenti ai requisiti previsti, verranno comunicate alle Sezioni.
C. I voti espressi a favore dei soci non candidati devono considerarsi nulli.
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