Statuto A.N.P.d'I.
STATUTO DELLâ ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI DâITALIA
(A.N.P.dâI.)
*****(anche in formato pdf)*****
Integrato con le varianti approvate nel corso delle Assemblee Nazionali tenute in data 9 e 10
aprile 1994, 27 e 28 marzo 1999, 1 e 2 aprile 2000 ,16 e 17 aprile 2005 e 16 e 17 aprile
2011.
******************************************
Titolo I
GeneralitĂ
Art. 1 Ă costituita lâAssociazione Nazionale Paracadutisti dâItalia (ANPd’I) Associazione dâArma,
con sede legale: 00184 Roma, Via Sforza n° 5
Art. 2 LâAssociazione è apartitica, non persegue fini di lucro, ha per scopo:
a) lâamore e la fedeltĂ alla Patria;
b) la glorificazione dei Paracadutisti caduti nellâadempimento del loro dovere, in guerra ed
in pace, perpetuandone la memoria;
c) lâesaltazione delle glorie della SpecialitĂ e la celebrazione delle specifiche ricorrenze;
d) mantenere i vincoli di solidale collaborazione con le Forze Armate, esaltandone lâopera di
difesa della Patria e di servizio della pace;
e) stabilire fecondi rapporti di amicizia e di aggregazione con gli appartenenti alle consorelle
associazioni;
f) eventualmente affiancare o realizzare iniziative a favore della protezione civile;
g) fornire assistenza in ogni forma possibile ai soci.
Per il raggiungimento dei suddetti scopi, lâAssociazione potrĂ :
a) effettuare corsi per il conseguimento dellâabilitazione al lancio con attestato rilasciato
dallâAutoritĂ Militare;
b) organizzare e svolgere esercitazioni e manifestazioni paracadutistiche autonome, per
mantenere e migliorare lâaddestramento degli appartenenti alla specialitĂ e degli aspiranti
al conseguimento delle abilitazioni paracadutistiche;
c) realizzare iniziative che contribuiscano al perfezionamento della SpecialitĂ e favoriscano
la divulgazione dello spirito paracadutistico italiano mediante la pubblicazione di riviste
specifiche e giornali, lo svolgimento di conferenze e di analoghe iniziative;
d) la concessione di borse di studio a livello nazionale, a soci particolarmente bisognosi e
meritevoli.
Art. 3 La festa della Specialità è fissata al 23 ottobre di ogni anno a ricordo della Battaglia di El Alamein.
LâAssemblea Nazionale su richiesta stabilisce modi, tempi e localitĂ del Raduno nazionale.
La Patrona dellâAssociazione è Santa Gemma Galgani, da Lucca, che si festeggia il 16 maggio.
Il Patrono della Specialità è San Michele Arcangelo che si solennizza il 29 settembre.
Art. 4 LâAssociazione Nazionale Paracadutisti dâItalia è lâunico ente che cura la disciplina, in ambito
civile e su tutto il territorio nazionale, lâattivitĂ paracadutistica avente interesse militare.
Nellâeffettuazione dellâattivitĂ paracadutistica lâAssociazione si attiene alle norme emanate
rispettivamente dal:
⢠Ministero della Difesa per quelle dâinteresse militare;
⢠Ministero dei Trasporti per quelle di tipo civile;
⢠C.O.N.I. per quelle agonistiche.
Art. 5 Tutte le cariche sociali sono elettive, non vengono retribuite ed hanno la durata di tre anni.
Tutti gli incarichi decadono con la scadenza, o dimissioni, o revoca del mandato di chi ha
sancito la nomina.
I soci che ricoprono cariche e che hanno incarichi associativi, sono tenuti al segreto sui fatti e
documenti di carattere riservato conosciuti per ragioni dâufficio.
Art. 6 LâANPd’I e le sue Sezioni possono eleggere Presidenti Onorari, la cui nomina è di competenza
delle rispettive Assemblee. Il Presidente onorario non può essere eletto in piÚ Sezioni.
Titolo II
Soci
Art. 7 I soci dellâAssociazione sono:
a) ad honorem;
b) benemeriti;
c) ordinari;
d) aggregati;
e) simpatizzanti.
Art. 8 Sono soci ad honorem i paracadutisti decorati con Medaglia dâOro al V. M.; i paracadutisti Grandi Invalidi di guerra e per cause di servizio ed il congiunto vivente piĂš stretto dei Paracadutisti caduti in guerra e per cause di servizio.
Sono soci benemeriti le persone e gli Enti che abbiano contribuito allo sviluppo dellâAssociazione e del paracadutismo in modo particolarmente efficace.
Sono soci ordinari:
⢠i paracadutisti che militando nelle Aviotruppe italiane hanno conseguito, presso una Scuola di Paracadutismo Italiana, la qualifica di paracadutista militare
⢠coloro che abbiano effettuato un lancio durante operazioni belliche.
Sono soci aggregati i paracadutisti muniti della qualifica acquisita e rilasciata dallâAutoritĂ Militare.
Sono soci Simpatizzanti gli aspiranti paracadutisti ed i cittadini che condividono e partecipano
allo spirito, tradizione, finalitĂ e vita dellâANPd’I.
Art. 9 I soci ad honorem e benemeriti sono nominati dalla Giunta Esecutiva Nazionale, di sua iniziativa,
ovvero su proposta del Consiglio Direttivo delle Sezioni.
Art. 10 Le iscrizioni dei soci, hanno luogo presso la Sezione alla quale è stata presentata domanda scritta.
Art. 11 Non possono appartenere allâAssociazione coloro che abbiano precedenti penali per reati militari
o comuni non colposi.
Non sono ammessi a far parte dellâAssociazione coloro che risultino indegni per motivi morali
ed anche quelli che per la loro soggettivitĂ non sono in linea con gli scopi associativi.
Art. 12 I soci hanno il dovere di:
a) osservare le norme statutarie e quelle regolamentari nonchĂŠ le deliberazioni adottate dagli organi dellâAssociazione;
b) cooperare lealmente allo sviluppo morale e materiale dellâAssociazione;
c) difendere ed affermare, soprattutto con lâesempio, le idealitĂ dellâAssociazione;
d) pagare la quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 13 I soci hanno il diritto di:
a) frequentare i locali sociali e partecipare alle manifestazioni dellâAssociazione;
b) prendere parte alla vita dellâAssociazione;
c) partecipare allâAssemblea di Sezione nella quale il voto deliberativo spetta ai soci ordinari e aggregati.
Art. 14 La qualitĂ di socio si perde per:
a) morte,
b) dimissioni;
c) morositĂ da oltre un anno;
d) espulsione.
Art. 15 Alle cariche sociali possono accedere:
a) tutti i Soci che non abbiano manifestato la volontĂ di non svolgere il servizio militare;
b) i possessori di titoli da qualifica conseguita presso una Scuola Militare di Paracadutismo,
ovvero qualifica riconosciuta dallâAutoritĂ Militare.
Con lâeccezione per i soci aggregati delle cariche di:
– Presidente nazionale e Vice presidente nazionale;
– Presidente di Sezione e Vice presidente di Sezione;
– Presidente di collegio a livello nazionale e di Sezione;
– Consigliere Nazionale.
Titolo III
Organi dellâAssociazione Nazionale Paracadutisti dâItalia
Art. 16 Sono Organi dellâAssociazione:
a) la Sezione;
b) il Gruppo Regionale;
c) lâAssemblea Nazionale;
d) il Presidente Nazionale;
e) il Consiglio Nazionale;
f) la Giunta Esecutiva Nazionale;
g) il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;
h) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
i) il Collegio dei Garanti;
j) la Commissione Tecnica Nazionale;
k) la Scuola di Paracadutismo;
l) il Centro Sportivo dellâANPd’I.
Sezione 1
La Sezione
Art. 17 La Sezione si costituisce con atto formale sottoscritto da non meno di 20 soci tra ordinari ed
aggregati, di cui almeno 7 ordinari.
La Sezione di norma, ha sede nel capoluogo di Provincia ed ha competenza su tutto il territorio
provinciale. Per giustificati motivi il Consiglio Nazionale, di sua iniziativa o su proposta
del Gruppo Regionale, sentito il parere del Presidente di Sezione, può autorizzare:
a) lo spostamento della sede della Sezione ad altro comune della provincia stessa;
b) la creazione di una nuova Sezione definendone la competenza territoriale, nellâambito
della provincia considerata. Le Sezioni si costituiscono dopo aver dimostrato capacitĂ organizzativa
come Nucleo di una Sezione giĂ esistente per un periodo di tre anni.
Art. 18 Sono organi della Sezione:
– lâAssemblea di Sezione;
– il Consiglio Direttivo di Sezione;
– il Sindaco revisore.
Art. 19 LâAssemblea di Sezione è il massimo Organo della Sezione. Rappresenta la totalitĂ dei soci e
statuisce impegnando gli iscritti ancorchĂŠ assenti o dissenzienti. Elegge il Presidente di Sezione,
i componenti del Consiglio Direttivo e il Sindaco revisore. Delibera su qualsiasi argomento
associativo entri i limiti fissati dallo Statuto. Elegge, se del caso, un Presidente Onorario.
LâAssemblea di Sezione è ordinaria o straordinaria; è convocata dal Presidente di Sezione, di
sua iniziativa o su deliberazione del Consiglio Direttivo di Sezione. LâAssemblea di Sezione
è validamente costituita con la presenza rappresentata della maggioranza degli iscritti, in prima
convocazione; con qualsiasi presenza rappresentata degli iscritti, in seconda convocazione.
LâAssemblea ordinaria è convocata una volta lâanno entro 45 giorni dalla chiusura
dellâesercizio sociale, per lâesame dei bilanci e dellâattivitĂ svolta e da svolgere.
Eâ presieduta da un socio ordinario, eletto dallâAssemblea stessa.
Art. 20 Il Presidente di Sezione rappresenta ufficialmente la Sezione. Mantiene, nei limiti della propria
competenza territoriale, i contatti con le AutoritĂ militari e civili e con gli Enti pubblici e
privati. Vigila sulla esatta applicazione delle norme statutarie e regolamentari. Dirige, coordina
e disciplina direttamente, o tramite appositi organi, lâintera vita associativa della Sezione.
Presiede il Consiglio Direttivo del quale attua le deliberazioni. Deferisce agli organi competenti
i Soci colpevoli di infrazioni allo Statuto, al Regolamento ed alle norme associative. Ha
la firma di qualsiasi atto o documento della Sezione, della quale è amministratore responsabile,
verso lâAssociazione e verso i terzi, della gestione amministrativa e patrimoniale della Sezione,
sollevando da ogni responsabilitĂ lâAssociazione. Può delegare la sua firma al Vice
Presidente ed al Segretario della Sezione, di cui al successivo art. 22, lett. a. e b. Risponde del
suo operato al Consiglio Direttivo di Sezione, allâAssemblea di Sezione, al Consigliere Regionale
ed alla Presidenza Nazionale.
Art. 21 Il Consiglio Direttivo di Sezione attua le deliberazioni dellâAssemblea e realizza in sede di
Sezione le finalitĂ dellâAssociazione attraverso gli atti e le manifestazioni previste dallo Statuto,
dal Regolamento e dalle disposizioni degli organi a carattere nazionale.
Detto consiglio è composto:
a) per le Sezioni che hanno fino a 50 iscritti, da quattro Consiglieri, di cui almeno la metĂ
soci ordinari, oltre al Presidente;
b) per le Sezioni con oltre 50 iscritti, da sei Consiglieri, di cui almeno la metĂ soci ordinari,
oltre al Presidente.
Art. 22 Il Consiglio Direttivo di Sezione nel suo seno nomina:
a) un Vice Presidente, che coadiuva il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento,
ed ha sorveglianza diretta sui servizi, gli uffici e le attivitĂ della Sezione;
b) un Segretario, che dirige la Segreteria; tiene e cura lâarchivio e ogni atto e documento
della Sezione; tiene i libri dei verbali e delle adunanze del Consiglio Direttivo e
dellâAssemblea di Sezione; certifica il diritto dei soci a partecipare alle Assemblee; è responsabile
della stesura degli atti ufficiali della Sezione; svolge tutte le pratiche burocratiche
che interessano la Sezione ed i soci di essa;
c) un Direttore Tecnico, che cura lâattivitĂ tecnica della Sezione; sovrintende ai corsi per
allievi paracadutisti; attua i programmi per detti corsi; coadiuva il Presidente
nellâorganizzazione ed esecuzione di manifestazioni ed esercitazioni lancistiche; esprime
parere tecnico sui paracadutisti che debbono effettuare lanci sia normali che speciali, controllandone
la documentazione e lo stato di addestramento; vigila sulla esatta applicazione
delle norme tecniche previste dallo Statuto, dal Regolamento e da ogni altra disposizione
in vigore; tiene lo schedario tecnico e dei lanci, compila le statistiche di tutta
lâattivitĂ tecnica della Sezione;
d) un Economo, che tiene la contabilitĂ della Sezione ed i documenti relativi; tiene il libro
degli inventari e quello dei bilanci; coadiuva il Presidente nella compilazione dei bilanci
consuntivo e preventivo; applica le norme amministrative; certifica della esatta posizione
amministrativa dei soci; controlla personalmente gli eventuali soci che hanno incombenze
di carattere economico ed amministrativo nella Sezione.
Art. 23 Il Consiglio Direttivo di Sezione, ravvisandone lâopportunitĂ , per il migliore funzionamento
della Sezione, può affidare incarichi particolari a soci della Sezione stessa.
Tali incarichi debbono essere affidati con apposita deliberazione del predetto Consiglio, dalla
quale risultino chiaramente le attribuzioni, il campo di competenza e le limitazioni del caso.
Art. 24 Il Consiglio Direttivo di Sezione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed è convocato
dal Presidente di Sezione, di sua iniziativa, oppure a richiesta di almeno la metĂ dei Consiglieri
o di almeno 1/3 dei soci con richiesta scritta e motivata. Nelle votazioni, in caso di paritĂ
di voto, prevale quello del Presidente.
Art. 25 Il Revisore, eletto dallâAssemblea di Sezione, è lâOrgano di controllo amministrativo della
Sezione. Accerta almeno ogni quattro mesi, la situazione di cassa della Sezione. Revisiona i
bilanci, riferendo allâAssemblea con apposita relazione scritta. Ha facoltĂ di partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto al voto.
Art. 26 Il Consiglio Direttivo di Sezione, ove ragioni di opportunità lo consiglino, può deliberare:
a. la costituzione di Nuclei Comunali in quei centri che abbiano almeno 10 soci dei quali almeno
due sono ordinari o aggregati. Il nucleo fa parte integrante della Sezione per ogni e
qualsiasi effetto, ha finalitĂ di collegamento e propaganda. Ă retto da un Fiduciario socio ordinario
o aggregato nominato dal Presidente di Sezione su delibera del Consiglio Direttivo. I
suddetti organi possono in qualsiasi momento, nella propria rispettiva competenza, sciogliere
il Nucleo stesso o revocare lâincarico al Fiduciario.
Nella stessa localitĂ o comune non possono coesistere nuclei appartenenti a Sezioni diverse;
b. di costituire gemellaggi con Sezioni dellâAssociazione ed altre Sezioni di associazioni similari
nazionali ed internazionali
Sezione 2
Il Gruppo Regionale
Art. 27 Il Gruppo Regionale è composto dalle sezioni appartenenti ad una o piÚ Regioni; la relativa
competenza territoriale è definita su delibera del Consiglio Nazionale.
I Gruppi Regionali sono:
1°. Piemonte, Valle dâAosta e Liguria (esclusa: La Spezia);
2°. Lombardia;
3°. Triveneto (Friuli â Venezia Giulia, Trentino â Alto Adige, Veneto);
4°. Emilia Romagna;
5°. Marche e Abruzzo;
6°. Toscana, Umbria, La Spezia
7°. Lazio e Molise;
8°. Campania;
9°. Puglia e Basilicata;
10°. Calabria e Sicilia;
11°. Sardegna.
Art. 28 Gli Organi del Gruppo Regionale sono:
a) il Consigliere di Gruppo Regionale;
b) la Consulta di Gruppo Regionale costituita dai Presidenti delle Sezioni o dai loro delegati.
Art. 29 La Consulta del Gruppo Regionale organizza lâattivitĂ del Gruppo Regionale nellâambito
dellâAssociazione; coordina lâattivitĂ delle Sezioni componenti il Gruppo. Elegge il Consigliere
Nazionale del Gruppo Regionale scelto fra i Soci ordinari del Gruppo della Consulta
precedente lâAssemblea Nazionale Elettiva.
Ă presieduta dal Consigliere Nazionale del Gruppo Regionale.
Art. 30 Per lâelezione del Consigliere Nazionale del Gruppo Regionale e per tutte le altre deliberazioni,
ogni Presidente di Sezione dispone di un numero di voti pari al numero degli iscritti della
propria Sezione aventi diritto al voto.
Il Consigliere Nazionale, in quanto rappresentante di tutte le Sezioni del Gruppo Regionale,
non partecipa alla votazione e riporta in Consiglio Nazionale le decisioni deliberate dalla
Consulta.
Eâ compito del Consigliere Nazionale del Gruppo Regionale segnalare al Presidente Nazionale
le Sezioni che non si comportano secondo le disposizioni dettate dallâOrdinamento.
Le delibere della Consulta di Gruppo Regionale sono valide con la metĂ piĂš uno dei voti dei
presenti. In caso di paritĂ prevale la decisione del Consigliere nazionale.
Art. 31 La Consulta di Gruppo Regionale è convocata dal Consigliere Nazionale del Gruppo, di sua
iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei Presidenti delle Sezioni componenti il Gruppo;
si riunisce almeno tre volte allâanno e, obbligatoriamente, almeno 20 giorni prima di ogni
Assemblea Nazionale.
Sezione 3
LâAssemblea Nazionale
Art. 32 LâAssemblea Nazionale è il massimo organo deliberativo dellâAssociazione; rappresenta la
totalitĂ dei soci; statuisce validamente impegnando lâuniversalitĂ dei soci stessi; elegge gli
organi a carattere nazionale tranne i Consiglieri Nazionali eletti dai propri Gruppi Regionali;
elegge, se del caso, un Presidente Onorario.
Art. 33 LâAssemblea Nazionale è competente a deliberare:
a) in sessione ordinaria:
– su tutta lâordinaria amministrazione;
– sul bilancio preventivo e su quello consuntivo;
– sulle quote associative, sulla destinazione dei fondi ricavati e sul tesseramento in genere;
– sulle modifiche statutarie;
– sullâattivitĂ associativa a carattere nazionale;
– sulla ratifica dei provvedimenti di urgenza adottati dal Consiglio Nazionale, a norma
del successivo art. 42, 2° comma;
– sugli altri argomenti allâOrdine del Giorno;
b) in sessione straordinaria:
– in materia di straordinaria amministrazione;
– sul trasferimento della sede legale ed amministrativa;
– sullo scioglimento dellâAssociazione e la devoluzione del patrimonio.
Art. 34 LâAssemblea Nazionale è composta:
– dal Presidente Nazionale;
– dal Consiglio Nazionale;
– dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
– dai Presidenti del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, del Collegio dei Probiviri, del
Collegio dei Garanti o loro delegati;
– dai Presidenti di Sezione o loro Delegati.
I Delegati dei Presidenti di Sezione devono essere muniti di mandato plenipotenziario ed essere
soci ordinari.
NellâAssemblea Nazionale hanno diritto al voto soltanto i Presidenti delle Sezioni o i loro Delegati.
Essi usufruiscono di un numero di voti pari al numero degli iscritti alla loro Sezione
aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sulle modifiche allo Statuto sono valide solo con la presenza rappresentata di
almeno i tre quarti dei Presidenti di Sezione col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 35 LâAssemblea Nazionale si riunisce:
a) in sessione ordinaria,
– una volta lâanno entro 120 giorni dalla chiusura dellâesercizio sociale; è convocata dal
Presidente Nazionale, con comunicazione scritta agli interessati da notificare almeno
30 giorni prima della data di convocazione;
– su delibera del Consiglio Nazionale o su richiesta di almeno un terzo delle Sezioni
costituite; è convocata dal Presidente Nazionale come al precedente alinea;
b) in sessione straordinaria, su deliberazione del Consiglio Nazionale o su richiesta scritta di
almeno 1/3 delle Sezioni regolarmente costituite, che rappresentino, a loro volta, almeno
un decimo dei soci dellâAssociazione aventi diritto al voto; è convocata dal Presidente
Nazionale come al precedente comma a); i termini di convocazione possono essere abbreviati
fino a 10 giorni in caso di comprovata urgenza e necessitĂ .
Art. 36 LâAssemblea Nazionale è validamente costituita con la presenza rappresentata dalla maggioranza
degli iscritti, in prima convocazione; con qualsiasi presenza rappresentata dagli iscritti,
in seconda convocazione.
Art. 37 LâAssemblea Nazionale è presieduta da un Presidente eletto dallâAssemblea stessa. Il Presidente
dellâAssemblea è coadiuvato da un Vice Presidente e da un Segretario di sua scelta.
Art. 38 Dâogni riunione dellâAssemblea Nazionale deve essere redatto regolare verbale, da conservare
agli atti della Segreteria Nazionale.
Sezione 4
Il Presidente Nazionale
Art. 39 Il Presidente Nazionale è eletto dallâAssemblea Nazionale. Rappresenta ufficialmente
lâAssociazione della quale è amministratore. Vigila sulla esatta applicazione delle norme statutarie
e regolamentari, convoca e presiede la Giunta Esecutiva Nazionale ed il Consiglio Nazionale,
dei quali organi attua e fa attuare le deliberazioni. Deferisce al Collegio dei Probiviri
tutti i soci che infrangono lo statuto. Sta in giudizio con il piĂš ampio mandato in nome e per
conto dellâANPd’I su conforme parere della Giunta Esecutiva Nazionale.
Art. 40 Il Presidente Nazionale ha la firma dâogni atto o documento dellâAssociazione. Può delegare
la sua firma al Vice Presidente Nazionale ed al Segretario Generale.
Limitatamente ai settori di loro competenza la firma può essere delegata ai rappresentanti della
Giunta Esecutiva Nazionale.
Il Presidente Nazionale risponde del suo operato al Consiglio Nazionale.
Le decisioni del Presidente Nazionale devono risultare da atti scritti.
Sezione 5
Il Consiglio Nazionale
Art. 41 Il Consiglio Nazionale è lâorgano che attua le deliberazioni dellâAssemblea Nazionale, realizzando
in sede nazionale le finalitĂ e gli scopi dellâAssociazione.
Il Consiglio Nazionale è composto:
a) dal Presidente Nazionale;
b) dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
c) dai Consiglieri Nazionali dei Gruppi Regionali;
d) da un rappresentante in servizio delle Aviotruppe nominato dal Comando Brigata Paracadutisti
âFOLGOREâ.
Art. 42 Sono di specifica competenza del Consiglio Nazionale:
a) lâemanazione del Regolamento per lâattuazione dello Statuto e le eventuali sue modificazioni;
b) la ratifica della costituzione delle Sezioni;
c) lâerogazione dei fondi associativi;
d) lâemanazione di norme e disposizioni per regolare la vita associativa;
e) la stipulazione di accordi con Enti pubblici e privati;
f) la nomina di Commissari Straordinari, Soci ordinari proposti dalla Consulta di Gruppo
Regionale.
Il Consiglio Nazionale può, inoltre, adottare provvedimenti interessanti la vita
dellâAssociazione, aventi carattere di assoluta urgenza, con lâobbligo, però, di sottoporre alla
ratifica dellâAssemblea Nazionale i provvedimenti stessi.
Art. 43 Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte durante lâesercizio sociale. Eâ convocato
dal Presidente Nazionale, di sua iniziativa o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei
Consiglieri Nazionali di Gruppo Regionale o dei Commissari Straordinari del Gruppo Regionale.
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale devono risultare da apposito libro dei verbali tenuto
a cura del Segretario Generale.
Il Consiglio Nazionale delibera con la maggioranza dei presenti. Ogni Consigliere Nazionale
ha diritto ad un numero di voti pari al numero degli iscritti alle Sezioni del Gruppo Regionale, da lui
rappresentate, aventi diritto al voto. Ogni componente della Giunta Esecutiva Nazionale ha diritto
ad un solo voto.
In caso di paritĂ di voti, prevale quello del Presidente.
Art. 44 Per la validità delle riunioni del Consiglio Nazionale è necessario, oltre alla presenza di almeno
della metĂ dei componenti, che sia presente un numero di Consiglieri Nazionali che rappresentino
almeno la metĂ piĂš uno dei soci aventi diritto al voto. I consiglieri Nazionali possono
farsi rappresentare da un proprio delegato munito di mandato plenipotenziario, scelto fra
i Presidenti di Sezione del proprio Gruppo Regionale. I componenti della Giunta possono delegare
a rappresentarli altri componenti la giunta stessa.
Sezione 6
La Giunta Esecutiva Nazionale
Art. 45 La Giunta Esecutiva Nazionale è lâorgano esecutivo della Associazione. Viene eletta
dallâAssemblea Nazionale. I componenti della stessa si candidano in unâunica lista con il Presidente
Nazionale. I componenti di una lista non possono essere candidati in piĂš liste. La lista
è composta e deve contenere le generalità del:
Presidente Nazionale;
Vice Presidente Nazionale;
dal Segretario Generale;
dal Segretario Tecnico;
dal Segretario Amministrativo.
La Giunta Esecutiva Nazionale è convocata almeno ogni tre mesi dal Presidente Nazionale
che la presiede. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva Nazionale devono risultare da apposito
libro dei verbali tenuto a cura del Segretario Generale. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva
Nazionale devono essere ratificate dal Consiglio Nazionale nella seduta piĂš prossima. La
Giunta Esecutiva Nazionale, ove ne ravvisi la necessità , può affidare particolari incarichi di
fiducia a Soci dellâAssociazione.
I componenti della Giusta Esecutiva Nazionale non possono ricoprire altra carica o incarico
associativo.
Art. 46 Sono di competenza della Giunta Esecutiva Nazionale:
a. lâesecuzione delle deliberazioni dellâAssemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e del
Collegio dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;
b. la vigilanza e lâeventuale controllo diretto sullâordinamento organizzativo, tecnico o amministrativo
degli organi periferici;
c. la nomina dei Commissari Straordinari, soci ordinari, di Gruppo Regionale e di Sezione;
d. le decisioni su questioni di particolare urgenza.
Art. 47 Fra i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, in particolare:
a. il vice Presidente Nazionale coadiuva il Presidente Nazionale e lo sostituisce a tutti gli effetti
in caso di assenza o impedimento;
b. il Segretario Generale coadiuva il Presidente Nazionale e il Vice Presidente Nazionale e li
sostituisce in caso di assenza o impedimento. Dirige la Segreteria Generale coadiuvando
lâattivitĂ ed i lavori della giunta Esecutiva Nazionale. Cura ed è responsabile
dellâorganizzazione generale dellâAssociazione. Eâ responsabile dellâarchivio sociale, della
conservazione dei registri dei verbali dei vari Organi e Collegi Nazionali e dellâufficialitĂ degli
atti emanati dagli Organi Nazionali. Certifica del diritto di partecipazione allâAssemblea
Nazionale e del numero di voti spettanti ad ogni partecipante. Cura il collegamento con le
AutoritĂ governative e con gli Enti interessati al Paracadutismo. Eâ responsabile dellâUfficio
Stampa e Propaganda;
c. il Segretario Tecnico ha la direzione e la responsabilitĂ dellâattivitĂ lancistica e tecnica nazionale.
Compila il calendario lancistico nazionale. Redige la relazione tecnica da presentare
alla Giunta Esecutiva Nazionale ed al Consiglio Nazionale. Vigila direttamente o tramite i
componenti della Commissione Tecnica sullâorganizzazione e sullo svolgimento dei corsi per
aspiranti Paracadutisti. Provvede inoltre alla scelta, fra quelli proposti dalle Sezioni, dei paracadutisti
da segnalare allâammissione ai corsi di qualificazione e riqualificazione, nonchĂŠ
allâassegnazione temporanea e definitiva alle Sezioni di materiale didattico e di lancio. Cura e
tiene aggiornate:
– le liste di lancio delle Sezioni e ne accerta la veridicitĂ per ogni effetto;
– lo schedario tecnico nazionale;
– la rubrica e lo schedario relativi allâaccertamento dellâidoneitĂ fisica dei paracadutisti in attivitĂ
di lancio e degli aspiranti paracadutisti;
d. il Segretario Amministrativo dirige il servizio amministrativo; tiene i libri contabili ed è
responsabile della loro regolaritĂ ; coadiuva il Presidente Nazionale redigendo e compilando il
bilancio preventivo e quello consuntivo. Vigila sulla esatta applicazione delle norme amministrative.
Sezione 7
Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori
Art. 48 Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, tutti eletti dallâAssemblea Nazionale, è il massimo
organo amministrativo dellâAssociazione. Ă composto da un Presidente, due Sindaci effettivi
e due Sindaci supplenti
Il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio
Nazionale senza diritto di voto.
La carica di Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori non è cumulabile con altre
cariche associative sia nazionali che di Sezione.
La carica di Sindaco Revisore effettivo e supplente non è cumulabile con altre cariche o incarichi.
Art. 49 Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori controlla lâamministrazione dellâAssociazione, vigila
sullâesatta applicazione delle norme amministrative e sulla tenuta dei libri amministrativi
e dei documenti contabili. Accerta almeno ogni quattro mesi la situazione patrimoniale di
cassa, riferendo, per iscritto tramite il suo Presidente, il risultato del controllo al Presidente
Nazionale. Revisiona il bilancio preventivo e quello consuntivo, riferendo, per iscritto tramite
il suo Presidente, prima al Consiglio Nazionale e poi allâAssemblea Nazionale.
Art. 50 Le attivitĂ e gli atti del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori devono risultare da apposito
libro dei verbali tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso e custodito presso la Segreteria
Generale della Presidenza Nazionale. Qualora, senza giustificato motivo, il Collegio non
provveda, con la puntualitĂ dettata dallo statuto, a svolgere i compiti assegnati o ad ometterli
per almeno due volte consecutive, lo stesso verrĂ dichiarato decaduto sostituito da altro Collegio
nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, sino alla successiva
Assemblea Nazionale in cui verrĂ rieletto lâintero Collegio che cesserĂ i suoi compiti
alla naturale scadenza del Collegio dichiarato decaduto.
Sezione 8
Il Collegio dei Probiviri
Art. 51 Il Collegio dei Probiviri è lâorgano giudicante dellâAssociazione. Ă composto da undici membri
effettivi, uno per Gruppo Regionale tutti eletti nella Consulta precedente lâAssemblea Nazionale
elettiva. Il Collegio dei Probiviri nella prima riunione, da tenersi nellâambito della Assemblea
Nazionale Elettiva, nominano il Presidente. Il collegio giudicante deve essere composto
dal Presidente e da quattro Probiviri. ll Proboviro appartenente al Gruppo Regionale
dellâassociato sottoposto a giudizio, non può far parte del Collegio Giudicante dello stesso. I
componenti il Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altra carica o incarico in seno
allâAssociazione.
Art. 52 Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente a giudicare e deliberare:
a) in prima istanza, sulle infrazioni allo Statuto, al Regolamento ed alle norme associative
commesse dai soci. Contro le deliberazioni adottate in prima istanza dal Collegio dei Probiviri
interviene il Collegio dei Garanti, a seguito di eventuale ricorso presentato da almeno una
delle parti
b) le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, vengono assunte sempre da 5 elementi;
c) quale âGiurĂŹ dâOnoreâ nelle controversie per motivi personali o dâufficio fra Dirigenti Nazionali
e fra i Presidenti di Sezione, fra gli appartenenti alle anzidette cariche fra loro o fra
questi e i soci.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha inoltre il compito di fornire la propria qualificata consulenza
agli organi dellâAssociazione.
Art. 53 In caso di deferimento del Presidente Nazionale al Collegio dei Probiviri, lo stesso viene effettuato
dal Vice Presidente su deliberazione del Consiglio Nazionale. Nei riguardi degli altri
il Collegio agisce su deferimento del Presidente Nazionale,del Consigliere Nazionale e dei
Presidenti di Sezione.
Art. 54 Le decisioni, gli atti e i lodi arbitrali del Collegio dei Probiviri devono risultare da apposito
libro dei verbali tenuto dal Presidente del Collegio stesso e conservato presso la Segreteria
Generale.
Sezione 9
Collegio dei Garanti
Art. 55 Il Collegio dei Garanti è un organo collegiale avente compiti di garante dello Statuto e del
Regolamento dellâAssociazione.
Ă composta da 11 elementi, uno per Gruppo Regionale, tutti eletti nella Consulta precedente
lâAssemblea Nazionale elettiva fra ex Presidenti Nazionali e soci ordinari, prescelti fra i maggiori
esperti di problemi dellâAssociazione che abbiano compiuto il 40° anno di etĂ e giĂ ricoperto
cariche associative a livello Nazionale
Il Collegio dei Garanti nella prima riunione, da tenersi nellâambito della Assemblea Nazionale
elettiva, nominano il Presidente. Il Garante del Gruppo Regionale dellâassociato sottoposto
a giudizio non può far parte del Collegio Giudicante dello stesso.
Le decisioni del Collegio dei Garanti vengono assunte sempre da 5 elementi.
Su richiesta del Consiglio Nazionale:si esprime con parere vincolante su tutte le controversie
che possono sorgere nella interpretazione dello Statuto e del Regolamento dellâAssociazione.
Su richiesta dellâinteressato:
– funge da giudice di seconda istanza;
– può procedere al riesame di tutti i casi di espulsione passati in giudicato.
Sezione 10
La Commissione Tecnica Nazionale
Art. 56 La Commissione Tecnica Nazionale è composta dal Presidente nella persona del Segretario
Tecnico Nazionale e da quattro membri nominati dal Consiglio Nazionale.
Art. 57 La Commissione Tecnica Nazionale ha il compito di:
a) collaborare allâorganizzazione di tutta lâattivitĂ lancistica e dei corsi di aspiranti paracadutisti;
b) approfondire gli studi e le esperienze sul paracadutismo;
c) proporre le disposizioni atte a migliorare lâaddestramento e la preparazione tecnica dei
soci;
d) collaborare alla redazione delle relazioni tecniche.
Art. 58 Le deliberazioni, gli atti e le proposte della Commissione Tecnica Nazionale devono risultare
da apposito libro dei verbali, tenuto a cura del Segretario Tecnico e custodito presso la Presi12
denza Nazionale.
Alle riunioni partecipa in qualitĂ di uditore lâIspettore delle scuole.
Sezione 11
Scuola di Paracadutismo
Art. 59 LâAssociazione può disporre sul territorio nazionale di Scuole di Paracadutismo coordinate
dal Segretario Tecnico Nazionale.
LâattivitĂ delle Scuole è soggetta a sopralluoghi ispettivi da un Ispettore delle Scuole nominato
dal Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale.
Le Scuole, nel pieno rispetto delle finalitĂ e dei compiti sanciti dallo Statuto, hanno per scopo:
– lâaddestramento del personale giĂ brevettato;
– il conseguimento delle qualifiche previste dalla normativa militare;
– lo svolgimento dellâattivitĂ didattica paracadutistica nel senso piĂš generale ai fini promozionali
ed agonistici.
La nomina dei direttori di Scuola viene effettuata dalle Sezioni da cui dipendono e ratificata
dal Consiglio Nazionale.
Sezione 12
Ufficio brevetti esteri di paracadutismo
Art. 60 LâAssociazione ha un proprio Ufficio, presso la Segreteria Tecnica Nazionale, per il conseguimento
di brevetti esteri, il cui Direttore è nominato dal Presidente Nazionale, sentito il parere
del Consiglio Nazionale.
Tutte le Sezioni interessate debbono rivolgersi al suddetto Ufficio.
Sezione 13
Il Centro Sportivo dellâANPd’I
Art. 61 LâAssociazione ha un proprio Centro Sportivo, il direttore è nominato dal Presidente Nazionale,
sentito il parere del Consiglio Nazionale.
Titolo IV
Stampa e propaganda
Art. 62 Presso la Segreteria Nazionale è costituito un Ufficio Stampa e Propaganda di cui è responsabile
il Segretario Generale.
Art. 63 LâAssociazione ha un proprio Organo di Stampa e uno dâinformazione sulla rete telematica
âinternetâ.
Il Direttore dellâorgano di stampa e dâinformazione sulla rete telematica âinternetâ
dellâAssociazione è nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Generale.
Titolo V
Patrimonio ed amministrazione
Art. 64 Il patrimonio dellâAssociazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili della Presidenza Nazionale;
b) dallâeventuale fondo sociale e sue rendite.
Art. 65 Le Sezioni ed il Centro Sportivo ANPd’I hanno autonomia amministrativa, e pertanto, il loro
patrimonio e la loro contabilitĂ devono figurare nei bilanci dellâAssociazione come conti
dâordine.
Le Spese necessarie al funzionamento dei Gruppi Regionali, gravano sulle Sezioni proporzionalmente
al numero dei rispettivi interessati.
Il Consigliere , alla fine di ogni esercizio finanziario, presenterĂ alle Sezioni del Gruppo
Regionale il consuntivo delle spese.
Art. 66 Sia la Presidenza Nazionale che il Centro Sportivo dellâANPd’I e le Sezioni devono tenere:
a) il libro giornale;
b) il libro degli inventari;
c) il conto di cassa.
Ogni operazione deve risultare da reversali dâincasso e da mandati di pagamento.
A fine di ogni esercizio sociale debbono essere presentati alle Assemblee i bilanci preventivo
e consuntivo.
Art. 67 Ă fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchĂŠ fondi
di riserva o capitali durante la vita dellâAssociazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dellâAssociazione per qualunque causa, è obbligatorio devolvere il
patrimonio dellâAssociazione ad altra associazione con finalitĂ analoghe o ai fini di pubblica
utilitĂ , sentito lâorganismo di controllo di cui allâart. 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n° 662.
Art. 68 Lâesercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Titolo VI
Disciplina e ricorso disciplinare
Reclamo gerarchico
Art. 69 Sono sottoposti a provvedimenti disciplinari i soci:
a) che violino lo Statuto, il Regolamento e le norme associative;
b) che compiano atti tali da arrecare danno e pregiudizio alla vita e allâindirizzo associativo.
Art. 70 I provvedimenti disciplinari sono:
a. richiamo verbale;
b. censura scritta;
c. censura solenne;
d. sospensione, fino ad un massimo di un anno, dalla attivitĂ lancistica;
e. sospensione, fino ad un massimo di un anno, da ogni forma di vita associativa;
f. espulsione dallâAssociazione.
I provvedimenti vengono inflitti:
– dalla lettera a. alla lettera c. dal Presidente di Sezione, o dal Consigliere Nazionale del
Gruppo Regionale;
– dalla lettera d. alla lettera f. esclusivamente dal Collegio dei Probiviri.
I provvedimenti dalla lettera c. alla lettera f. comportano la comunicazione alla Presidenza
Nazionale.
Art. 71 Il deferimento per le infrazioni suscettibili di provvedimento disciplinare di cui alla lettera d.,
e., ed f. dellâart. 70 spetta al Presidente di Sezione, o al Consigliere Nazionale del Gruppo
Regionale, o alla Giunta Esecutiva Nazionale.
Il Collegio dei Probiviri, ritualmente investito, deve contestare per iscritto al Socio interessato
le infrazioni rispetto alle quali, questâultimo, ha diritto alla piĂš ampia difesa.
Entro 15 giorni dalla contestazione, infatti, il Socio in questione può inviare memorie o richiedere
di essere sentito personalmente.
Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti.
Il termine per la presentazione del ricorso, è di 30 giorni dalla data della notifica o comunicazione.
I termini di cui sopra sono sospesi dal 1° al 31 agosto.
Hanno diritto di ricorrere:
– lâinteressato;
– lâorgano deferente
– il Consiglio Nazionale;
– il Presidente Nazionale.
Art. 72 Il deferimento agli organi competenti che possa comportare i provvedimenti disciplinari previsti
dallâart. 70, di cui alle lettere d), e) ed f), determina lâimmediata sospensione dallâattivitĂ
lancistica, mentre alle lettere e) ed f) determina la sospensione di ogni attivitĂ associativa.
Lâapplicazione delle sospensioni di cui sopra sono di competenza dellâorgano deferente e piĂš
precisamente dal:
– Presidente Nazionale;
– Consigliere Nazionale;
– Presidente di Sezione;
ognuno per la propria sfera di competenza.
Art. 73 Il reclamo gerarchico è ammesso contro le decisioni degli Organi associativi, quando non rivestano
carattere disciplinare.
Il reclamo gerarchico è ammesso:
a) al Consiglio Direttivo di Sezione, contro le decisioni del Presidente di Sezione;
b) al Consiglio Nazionale, contro le decisioni del Consiglio Direttivo di Sezione, dalla Consulta
di Gruppo Regionale, della Giunta Esecutiva Nazionale e dei suoi componenti e del
Presidente Nazionale;
c) al Consiglio Nazionale dei Sindaci Revisori, contro le decisioni del Sindaco Revisore di Sezione.
Art. 74 Il reclamo gerarchico, per iscritto e con la relativa documentazione, deve essere inoltrato entro
30 giorni dallâavvenuta notifica della decisione impugnata, ma non pregiudica lâeventuale
successivo procedimento o giudizio disciplinare.
Titolo VII
Disposizioni varie
Art. 75 LâAssociazione ha un proprio Emblema, un Distintivo sociale, un Labaro Nazionale ed un
Medagliere Nazionale. Le Sezioni hanno un proprio Labaro. I Nuclei hanno una propria
Fiamma. I Labari delle Sezioni e le Fiamme dei Nuclei possono essere utilizzati quali Medaglieri.
LâEmblema ed il distintivo, il Labaro ed il Medagliere Nazionale, nonchĂŠ i Labari delle Sezioni
e le Fiamme dei Nuclei sono conformi, rispettivamente, agli allegati 1, 2, e 3 allo Statuto,
firmati dal Ministro della Difesa.
Le modalitĂ concernenti lâuso dellâEmblema, del Distintivo, dei Labari e delle Fiamme sono
fissate dal Regolamento.
Art. 76 La scorta ai Labari, al Medagliere Nazionale ed alle Fiamme è costituita rispettivamente, da
due componenti lâAssociazione.
Art. 77 Le tessere sociali, in modello unico, sono emesse dalla Presidenza Nazionale e consegnate ai
soci sotto la personale responsabilitĂ del Presidente di Sezione.
Art. 78 Il regolamento per lâattuazione del presente Statuto e le sue eventuali modifiche sono sottoposti
alla ratifica dellâAssemblea Nazionale.
*******************************
*******************************